Art. 10 Tutela del giocatore 1. Il concessionario promuove i comportamenti responsabili di gioco, ne vigila l'adozione da parte del giocatore, tramite l'adozione ovvero la messa a disposizione di strumenti ed accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonche' l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti. L'attivazione degli strumenti di autolimitazione da parte del giocatore e' obbligatoria, pena ;impossibilita' di accedere all'area di gioco. 2. Il concessionario esclude dalla partecipazione al gioco il personale appartenente alla propria organizzazione, nonche' quello coinvolto a qualunque titolo nello sviluppo della propria piattaforma di gioco. 3. AAMS rende disponibile sul proprio sito internet l'elenco dei concessionari autorizzati all'esercizio dei giochi di cui al presente decreto e dei relativi siti internet.