Art. 10 
 
 
                        Tutela del giocatore 
 
  1. Il  concessionario  promuove  i  comportamenti  responsabili  di
gioco,  ne  vigila  l'adozione  da  parte  del   giocatore,   tramite
l'adozione  ovvero  la  messa  a   disposizione   di   strumenti   ed
accorgimenti per l'autolimitazione ovvero  per  l'autoesclusione  dal
gioco, l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonche'
l'esposizione del relativo divieto in modo  visibile  negli  ambienti
virtuali di gioco gestiti. 
  L'attivazione degli  strumenti  di  autolimitazione  da  parte  del
giocatore e' obbligatoria, pena ;impossibilita' di accedere  all'area
di gioco. 
  2. Il concessionario  esclude  dalla  partecipazione  al  gioco  il
personale appartenente alla propria  organizzazione,  nonche'  quello
coinvolto a qualunque titolo nello sviluppo della propria piattaforma
di gioco. 
  3. AAMS rende disponibile sul proprio sito  internet  l'elenco  dei
concessionari autorizzati all'esercizio dei giochi di cui al presente
decreto e dei relativi siti internet.