Art. 11 
 
 
                    Soluzione delle controversie 
 
  1.  La  soluzione  delle  controversie  escluse  quelle  di  natura
fiscale, insorte in sede  di  interpretazione  e  di  esecuzione  del
presente decreto, e' demandata alla commissione di  cui  all'art.  2,
comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica  del
15 dicembre 2003, n. 385. 
  2. Il reclamo scritto e' inoltrato, per il tramite  di  AAMS,  alla
commissione di cui al comma 1, mediante raccomandata con ricevuta  di
ritorno, entro trenta giorni  dalla  conclusione  della  sessione  di
gioco oggetto del reclamo. 
  3. E' fatta, comunque, salva resperibilita' dell'azione giudiziaria
innanzi all'autorita' competente.