Art. 12 Flussi finanziari 1. Il sistema centralizzato calcola l'imposta e ne mette a disposizione l'informazione al concessionario. 2. Il concessionario effettua il versamento dell'importo dovuto di cui al comma 1, nei termini e con le modalita' di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 2002, n. 66.