Art. 12 
 
 
                          Flussi finanziari 
 
  1.  Il  sistema  centralizzato  calcola  l'imposta  e  ne  mette  a
disposizione l'informazione al concessionario. 
  2. Il concessionario effettua il versamento dell'importo dovuto  di
cui al comma 1, nei termini e con le modalita' di cui all'art. 4  del
decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 2002, n. 66.