Art. 13 
 
 
                Autorizzazione del progetto di gioco 
 
  1. Il concessionario, ai fini dell'autorizzazione del singolo gioco
di cui all'art. 1, commi 1 e 2,  inoltra  ad  AAMS  apposita  istanza
corredata dal progetto di gioco. 
  2. Il concessionario allega al progetto di gioco di cui al comma  1
le dichiarazioni di: 
  a) conformita' dell'applicazione del gioco a  quanto  previsto  dal
progetto  di  gioco,  dal   presente   decreto   e   dagli   appositi
provvedimenti di AAMS; 
  b) conformita' del progetto  e  dell'applicazione  del  gioco  alla
normativa in vigore riguardante i diritti di autore, i  marchi  ed  i
brevetti. 
  3.  AAMS,  a  seguito  dell'esito  positivo  della  verifica  della
conformita' del progetto di gioco  rispetto  a  quanto  disposto  dal
presente decreto e dai  connessi  provvedimenti  di  AAMS  stessa,  e
qualora non sussistano a qualunque titolo motivi di non idoneita' del
progetto, adotta il provvedimento di autorizzazione  del  gioco,  che
recepisce il progetto stesso. Successive modifiche  del  progetto  di
gioco sono subordinate alla preventiva approvazione di AAMS.