Art. 13 Autorizzazione del progetto di gioco 1. Il concessionario, ai fini dell'autorizzazione del singolo gioco di cui all'art. 1, commi 1 e 2, inoltra ad AAMS apposita istanza corredata dal progetto di gioco. 2. Il concessionario allega al progetto di gioco di cui al comma 1 le dichiarazioni di: a) conformita' dell'applicazione del gioco a quanto previsto dal progetto di gioco, dal presente decreto e dagli appositi provvedimenti di AAMS; b) conformita' del progetto e dell'applicazione del gioco alla normativa in vigore riguardante i diritti di autore, i marchi ed i brevetti. 3. AAMS, a seguito dell'esito positivo della verifica della conformita' del progetto di gioco rispetto a quanto disposto dal presente decreto e dai connessi provvedimenti di AAMS stessa, e qualora non sussistano a qualunque titolo motivi di non idoneita' del progetto, adotta il provvedimento di autorizzazione del gioco, che recepisce il progetto stesso. Successive modifiche del progetto di gioco sono subordinate alla preventiva approvazione di AAMS.