Art. 14 
 
 
                          Progetto di gioco 
 
  1. Il progetto di gioco di cui all'art. 13,  comma  1,  contiene  i
seguenti elementi: 
  a) la denominazione del gioco; 
  b) la tipologia e le modalita' di gioco; 
  c)  l'ammontare  minimo,  rapportato  alla  raccolta,  destinato  a
montepremi; 
  d) le  regole  di  determinazione  ed  assegnazione  delle  vincite
inclusi i jackpot; 
  e) le specifiche modalita' di gioco di cui si prevede l'adozione; 
  f) i prezzi dei diritti di partecipazione al  gioco,  previsti  per
ciascuna modalita' di gioco; 
  g) il meccanismo di  gioco,  ivi  inclusi  i  tempi  di  gioco,  le
modalita' di interazione del giocatore con la piattaforma di gioco  e
le regole di determinazione dei risultati; 
  h) le eventuali  regole  che  disciplinano  la  partecipazione  dei
giocatori in relazione al livello di abilita'; 
  i) le informazioni rese disponibili al  giocatore,  riguardanti  le
singole sessioni di gioco ed i singoli colpi effettuati; 
  j) le modalita'  di  gestione  dei  casi  di  malfunzionamento  dei
sistemi e delle reti di trasmissione 
  k) le  modalita'  e  condizioni  di  assegnazione  ed  utilizzo  di
eventuali bonus nonche' le restrizioni di prelievo dei  bonus  e  del
credito di gioco ai quali sono collegati, che  devono  in  ogni  caso
risultare economicamente vantaggiose per il giocatore. 
  2. Al progetto di cui al comma 1 sono allegati: 
  a) la riproduzione della grafica adottata; 
  b) la simulazione completa del gioco, su supporto informatico; 
  c) le informazioni relative al gioco e le istruzioni riguardanti le
modalita' ed il meccanismo di gioco, rese  disponibili  al  giocatore
tramite i siti web del concessionario, nonche' le  misure  di  tutela
del giocatore specifiche del gioco medesimo; 
  d)  la  certificazione  recante  l'esito  positivo  della  verifica
tecnica diretta ad accertare la conformita' del progetto di gioco; 
  e) la documentazione attestante gli eventuali brevetti registrati e
certificazioni acquisite aggiuntive rispetto a quanto  gia'  previsto
all'art. 2, comma 1.