Art. 14 Progetto di gioco 1. Il progetto di gioco di cui all'art. 13, comma 1, contiene i seguenti elementi: a) la denominazione del gioco; b) la tipologia e le modalita' di gioco; c) l'ammontare minimo, rapportato alla raccolta, destinato a montepremi; d) le regole di determinazione ed assegnazione delle vincite inclusi i jackpot; e) le specifiche modalita' di gioco di cui si prevede l'adozione; f) i prezzi dei diritti di partecipazione al gioco, previsti per ciascuna modalita' di gioco; g) il meccanismo di gioco, ivi inclusi i tempi di gioco, le modalita' di interazione del giocatore con la piattaforma di gioco e le regole di determinazione dei risultati; h) le eventuali regole che disciplinano la partecipazione dei giocatori in relazione al livello di abilita'; i) le informazioni rese disponibili al giocatore, riguardanti le singole sessioni di gioco ed i singoli colpi effettuati; j) le modalita' di gestione dei casi di malfunzionamento dei sistemi e delle reti di trasmissione k) le modalita' e condizioni di assegnazione ed utilizzo di eventuali bonus nonche' le restrizioni di prelievo dei bonus e del credito di gioco ai quali sono collegati, che devono in ogni caso risultare economicamente vantaggiose per il giocatore. 2. Al progetto di cui al comma 1 sono allegati: a) la riproduzione della grafica adottata; b) la simulazione completa del gioco, su supporto informatico; c) le informazioni relative al gioco e le istruzioni riguardanti le modalita' ed il meccanismo di gioco, rese disponibili al giocatore tramite i siti web del concessionario, nonche' le misure di tutela del giocatore specifiche del gioco medesimo; d) la certificazione recante l'esito positivo della verifica tecnica diretta ad accertare la conformita' del progetto di gioco; e) la documentazione attestante gli eventuali brevetti registrati e certificazioni acquisite aggiuntive rispetto a quanto gia' previsto all'art. 2, comma 1.