Art. 16 
 
 
                         Decadenza e revoca 
 
  1.  Fermo  restando   quanto   previsto   dalle   convenzioni   per
l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi  pubblici,  di
cui all'art. 38, commi 2 e 4, del  decreto-legge  n.  223  del  2006,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, e di  cui
all'art. 24,  commi  24  e  25,  della  legge  n.  88  del  2009,  le
autorizzazioni di cui  agli  articoli  2  e  13  sono  soggette  alla
decadenza o alla revoca: 
  a) in caso di perdita dei requisiti per l'autorizzazione, di cui al
presente decreto; 
  b) quando nello  svolgimento  dell'attivita'  sono  commesse  gravi
violazioni delle disposizioni  previste  dal  presente  decreto,  dai
provvedimenti di AAMS di disciplina del  gioco  a  distanza,  nonche'
dalla normativa tributaria. 
  2. Nei casi di particolare gravita' sanzionabili con la decadenza o
la revoca delle autorizzazioni, di  cui  agli  articoli  2  e  13,  e
comunque,   quando   se   ne   ravvisi   l'opportunita'    ai    fini
dell'accertamento dei fatti o della  tutela  degli  interessi  e  dei
diritti di AAMS e dei giocatori, AAMS puo'  disporre  la  sospensione
cautelativa delle autorizzazioni, con proprio motivato provvedimento,
fino alla chiusura del procedimento amministrativo ed alla  emissione
della decisione definitiva  circa  l'adozione  del  provvedimento  di
decadenza o di revoca. La sospensione ha  effetto  dall%  data  della
comunicazione  della  stessa  al  concessionario.  Nessun   rimborso,
indennizzo   o   risarcimento   spetta   al   concessionario,   anche
nell'ipotesi in cui nessun provvedimento di revoca o decadenza  venga
adottato.