Art. 16 Decadenza e revoca 1. Fermo restando quanto previsto dalle convenzioni per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici, di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, e di cui all'art. 24, commi 24 e 25, della legge n. 88 del 2009, le autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 13 sono soggette alla decadenza o alla revoca: a) in caso di perdita dei requisiti per l'autorizzazione, di cui al presente decreto; b) quando nello svolgimento dell'attivita' sono commesse gravi violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, dai provvedimenti di AAMS di disciplina del gioco a distanza, nonche' dalla normativa tributaria. 2. Nei casi di particolare gravita' sanzionabili con la decadenza o la revoca delle autorizzazioni, di cui agli articoli 2 e 13, e comunque, quando se ne ravvisi l'opportunita' ai fini dell'accertamento dei fatti o della tutela degli interessi e dei diritti di AAMS e dei giocatori, AAMS puo' disporre la sospensione cautelativa delle autorizzazioni, con proprio motivato provvedimento, fino alla chiusura del procedimento amministrativo ed alla emissione della decisione definitiva circa l'adozione del provvedimento di decadenza o di revoca. La sospensione ha effetto dall% data della comunicazione della stessa al concessionario. Nessun rimborso, indennizzo o risarcimento spetta al concessionario, anche nell'ipotesi in cui nessun provvedimento di revoca o decadenza venga adottato.