Art. 17 Disposizioni transitorie e finali 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera f) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le disposizioni del presente provvedimento trovano applicazione a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dalla medesima data cessano di avere effetto le disposizioni del decreto direttoriale dell'AAMS 5 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 marzo 2010, n. 68. 2. Le autorizzazioni dei progetti di gioco gia' rilasciate ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186, sono adeguate, a pena di decadenza, alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 16 entro 90 giorni dallo pubblicazione del presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza. Roma, 10 gennaio 2011 Il direttore generale: Ferrara Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2011 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 216