Art. 17 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera f) del decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39,  convertito  con  modificazioni  ed  integrazioni
dalla legge 24 giugno 2009,  n.  77,  le  disposizioni  del  presente
provvedimento trovano applicazione a decorrere dal giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana  e  dalla  medesima  data  cessano  di  avere   effetto   le
disposizioni del decreto  direttoriale  dell'AAMS  5  febbraio  2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del  23
marzo 2010, n. 68. 
  2. Le autorizzazioni dei progetti di gioco gia' rilasciate ai sensi
del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  17  settembre
2007, n. 186, sono adeguate, a pena di decadenza,  alle  disposizioni
di cui agli articoli da 1 a 16 entro 90  giorni  dallo  pubblicazione
del presente decreto. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli Organi  di  controllo  per
gli adempimenti di competenza. 
    Roma, 10 gennaio 2011 
 
                                       Il direttore generale: Ferrara 

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2011 
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari,  registro  n.  1
Economia e finanze, foglio n. 216