Art. 2 
 
 
               Autorizzazione all'esercizio dei giochi 
 
  1. Ai fini dell'autorizzazione  all'esercizio  dei  giochi  di  cui
all'art.  1,  commi  1  e  2,  anche  in  circuito   di   gioco,   il
concessionario  inoltra  ad  AAMS  apposita  istanza,  corredata  dal
progetto della piattaforma di gioco e  dalla  certificazione  recante
l'esito positivo della  verifica  tecnica  diretta  ad  accertare  la
conformita' della piattaforma di gioco e  del  generatore  di  numeri
casuali ai requisiti riportati nelle linee guida rese disponibili  da
AAMS sul  proprio  sito  istituzionale.  Successive  modifiche  delle
caratteristiche  essenziali  del  progetto  della  piattaforma   sono
subordinate alla preventiva  approvazione  di  AAMS  e  all'eventuale
rinnovo della certificazione, secondo  le  modalita'  definite  nelle
citate linee guida. 
  2. AAMS autorizza i soggetti di cui al  comma  1  in  possesso  dei
requisiti previsti dai provvedimenti di AAMS di disciplina del  gioco
a  distanza,  a  seguito  dell'esito  positivo  della   verifica   di
conformita': 
  a) del progetto della  piattaforma  di  gioco,  rispetto  a  quanto
previsto dal presente decreto; 
  b) delle modalita' di colloquio del  sistema  di  elaborazione  del
concessionario con il sistema centralizzato, rispetto  ai  protocolli
di comunicazione stabiliti da AAMS stessa con appositi provvedimenti.