Art. 2 Autorizzazione all'esercizio dei giochi 1. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dei giochi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, anche in circuito di gioco, il concessionario inoltra ad AAMS apposita istanza, corredata dal progetto della piattaforma di gioco e dalla certificazione recante l'esito positivo della verifica tecnica diretta ad accertare la conformita' della piattaforma di gioco e del generatore di numeri casuali ai requisiti riportati nelle linee guida rese disponibili da AAMS sul proprio sito istituzionale. Successive modifiche delle caratteristiche essenziali del progetto della piattaforma sono subordinate alla preventiva approvazione di AAMS e all'eventuale rinnovo della certificazione, secondo le modalita' definite nelle citate linee guida. 2. AAMS autorizza i soggetti di cui al comma 1 in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di AAMS di disciplina del gioco a distanza, a seguito dell'esito positivo della verifica di conformita': a) del progetto della piattaforma di gioco, rispetto a quanto previsto dal presente decreto; b) delle modalita' di colloquio del sistema di elaborazione del concessionario con il sistema centralizzato, rispetto ai protocolli di comunicazione stabiliti da AAMS stessa con appositi provvedimenti.