Art. 3 
 
 
                        Piattaforma di gioco 
 
  1. La piattaforma di gioco consente: 
  a) il colloquio, anche in tempo reale, con il sistema centralizzato
e con il giocatore; 
  b) la gestione delle formule di gioco e delle sessioni di gioco; 
  c) l'acquisizione del diritto di partecipazione al  gioco  o  della
posta, nonche' la  relativa  assegnazione  al  giocatore  del  codice
univoco; 
  d) l'assegnazione delle vincite, nonche' i relativi pagamenti; 
  e) l'assistenza e l'informazione al giocatore; 
  f) l'offerta gratuita di gioco per apprendimento. 
  2. La piattaforma di gioco garantisce la correttezza, l'integrita',
l'affidabilita', la sicurezza, la trasparenza e la riservatezza delle
attivita' e funzioni esercitate e la correttezza e  la  tempestivita'
del pagamento delle vincite. 
  3. La piattaforma  di  gioco  garantisce  la  memorizzazione  e  la
tracciabilita' dei dati relativi alle sessioni di gioco svolte per un
periodo minimo di cinque anni  ed  adotta  soluzioni  che  facilitano
l'accesso alle informazioni, per l'esercizio dell'azione di vigilanza
e di controllo da parte di AAMS. 
  4. La piattaforma di gioco garantisce la continuita'  del  servizio
mediante l'adozione di sistemi ad alta affidabilita' ed e' sviluppata
e manutenuta secondo le metodologie  e  le  tecnologie  allineate  ai
migliori standard del settore. 
  5.  La  piattaforma  di  gioco  e'  dotata  di  caratteristiche  di
sicurezza atte a garantire la protezione da accessi non autorizzati e
l'inalterabilita' dei dati scambiati. 
  6.  I  componenti  software,  che   il   concessionario   richiede,
eventualmente, al giocatore di installare sulla  propria  postazione,
non introducono codice malevolo e assicurano l'esclusiva  connessione
al sito del concessionario stesso. 
  7.  La  piattaforma  di  gioco  e  le  reti  di  trasmissione  dati
garantiscono i requisiti previsti  dagli  appositi  provvedimenti  di
AAMS.