Art. 3 Piattaforma di gioco 1. La piattaforma di gioco consente: a) il colloquio, anche in tempo reale, con il sistema centralizzato e con il giocatore; b) la gestione delle formule di gioco e delle sessioni di gioco; c) l'acquisizione del diritto di partecipazione al gioco o della posta, nonche' la relativa assegnazione al giocatore del codice univoco; d) l'assegnazione delle vincite, nonche' i relativi pagamenti; e) l'assistenza e l'informazione al giocatore; f) l'offerta gratuita di gioco per apprendimento. 2. La piattaforma di gioco garantisce la correttezza, l'integrita', l'affidabilita', la sicurezza, la trasparenza e la riservatezza delle attivita' e funzioni esercitate e la correttezza e la tempestivita' del pagamento delle vincite. 3. La piattaforma di gioco garantisce la memorizzazione e la tracciabilita' dei dati relativi alle sessioni di gioco svolte per un periodo minimo di cinque anni ed adotta soluzioni che facilitano l'accesso alle informazioni, per l'esercizio dell'azione di vigilanza e di controllo da parte di AAMS. 4. La piattaforma di gioco garantisce la continuita' del servizio mediante l'adozione di sistemi ad alta affidabilita' ed e' sviluppata e manutenuta secondo le metodologie e le tecnologie allineate ai migliori standard del settore. 5. La piattaforma di gioco e' dotata di caratteristiche di sicurezza atte a garantire la protezione da accessi non autorizzati e l'inalterabilita' dei dati scambiati. 6. I componenti software, che il concessionario richiede, eventualmente, al giocatore di installare sulla propria postazione, non introducono codice malevolo e assicurano l'esclusiva connessione al sito del concessionario stesso. 7. La piattaforma di gioco e le reti di trasmissione dati garantiscono i requisiti previsti dagli appositi provvedimenti di AAMS.