Art. 4 
 
 
                     Ripartizione della raccolta 
 
  1. L'imposta unica e' stabilita per la tipologia dei giochi di  cui
all'art. 1, comma 1, nella misura del tre per cento della raccolta. 
  2. L'imposta unica per le tipologie dei giochi di cui  all'art.  1,
comma 2, e' stabilita nella misura del venti per  cento  delle  somme
che, in base al regolamento di gioco,  non  risultano  restituite  al
giocatore. 
  3. Per la tipologia dei giochi di  cui  all'art.  1,  comma  l,  e'
destinato  al  montepremi,  al  netto  della  eventuale  quota  parte
destinata a jackpot, almeno l'ottanta per cento della raccolta. 
  4. Per la tipologia dei giochi di cui all'art. 1, comma 2,  lettera
a), e' destinato al montepremi su base statistica in  relazione  alla
probabilita' di ciascuno dei possibili esiti oggetto  di  estrazione,
al netto della eventuale quota parte destinata a jackpot,  almeno  il
novanta per cento della raccolta. 
  5. Per la tipologia dei giochi di cui all'art. 1, comma 2,  lettera
b): 
  a) nel caso dei giochi tra giocatori e' destinato al montepremi, al
netto della eventuale quota parte  destinata  a  jackpot,  almeno  il
novanta per cento della raccolta; 
  b) nel caso dei giochi a solitario e' destinato  al  montepremi  su
base statistica, in  relazione  alla  probabilita'  di  ciascuno  dei
possibili esiti oggetto di estrazione e nell'ipotesi che il giocatore
persegua la strategia standard di gioco,  al  netto  della  eventuale
quota parte destinata a jackpot, almeno il novanta  per  cento  della
raccolta. 
  6. Il compenso del concessionario, a copertura della totalita'  dei
costi per l'esercizio del gioco, e' costituito  dalla  quota  residua
della raccolta al netto del montepremi e dell'imposta unica.