Art. 4 Ripartizione della raccolta 1. L'imposta unica e' stabilita per la tipologia dei giochi di cui all'art. 1, comma 1, nella misura del tre per cento della raccolta. 2. L'imposta unica per le tipologie dei giochi di cui all'art. 1, comma 2, e' stabilita nella misura del venti per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore. 3. Per la tipologia dei giochi di cui all'art. 1, comma l, e' destinato al montepremi, al netto della eventuale quota parte destinata a jackpot, almeno l'ottanta per cento della raccolta. 4. Per la tipologia dei giochi di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), e' destinato al montepremi su base statistica in relazione alla probabilita' di ciascuno dei possibili esiti oggetto di estrazione, al netto della eventuale quota parte destinata a jackpot, almeno il novanta per cento della raccolta. 5. Per la tipologia dei giochi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b): a) nel caso dei giochi tra giocatori e' destinato al montepremi, al netto della eventuale quota parte destinata a jackpot, almeno il novanta per cento della raccolta; b) nel caso dei giochi a solitario e' destinato al montepremi su base statistica, in relazione alla probabilita' di ciascuno dei possibili esiti oggetto di estrazione e nell'ipotesi che il giocatore persegua la strategia standard di gioco, al netto della eventuale quota parte destinata a jackpot, almeno il novanta per cento della raccolta. 6. Il compenso del concessionario, a copertura della totalita' dei costi per l'esercizio del gioco, e' costituito dalla quota residua della raccolta al netto del montepremi e dell'imposta unica.