Art. 5 Diritto di partecipazione e ammontare della posta 1. Per le tipologie dei giochi di cui all'art. 1, comma 1, il diritto di partecipazione alla sessione di gioco, eventualmente comprensivo di successivi acquisti, non puo' essere superiore a euro 250,00 (duecentocinquanta/00). 2. Con riferimento ai giochi di cui al comma 1, e' ammessa ed e' subordinata alla espressa previsione nel progetto di gioco di cui all'art. 13 ed agli obblighi di informazione al giocatore di cui all'art. 9 l'offerta di sessioni di gioco nelle quali la partecipazione e' condizionata all'accettazione dell'obbligo all'utilizzo della eventuale vincita per il pagamento del prezzo del diritto di partecipazione ad una successiva sessione di gioco collegata. Il titolo acquisito dal giocatore non ha scadenza. 3. Per le tipologie dei giochi di cui all'art. 1, comma 2, la posta iniziale per la partecipazione alla sessione di gioco, comprensiva di successivi ulteriori trasferimenti dal conto di gioco e di eventuali bonus, non puo' essere superiore a euro 1.000,00 (mille/00). 4. Con riferimento ai giochi di cui al comma 3, possono essere stabiliti da AAMS, con propri provvedimenti ulteriori limiti riguardanti il prezzo della partecipazione.