Art. 5 
 
 
          Diritto di partecipazione e ammontare della posta 
 
  1. Per le tipologie dei giochi di  cui  all'art.  1,  comma  1,  il
diritto di  partecipazione  alla  sessione  di  gioco,  eventualmente
comprensivo di successivi acquisti, non puo' essere superiore a  euro
250,00 (duecentocinquanta/00). 
  2. Con riferimento ai giochi di cui al comma 1, e'  ammessa  ed  e'
subordinata alla espressa previsione nel progetto  di  gioco  di  cui
all'art. 13 ed agli obblighi di  informazione  al  giocatore  di  cui
all'art.  9  l'offerta  di  sessioni  di   gioco   nelle   quali   la
partecipazione   e'   condizionata   all'accettazione    dell'obbligo
all'utilizzo della eventuale vincita per il pagamento del prezzo  del
diritto  di  partecipazione  ad  una  successiva  sessione  di  gioco
collegata. Il titolo acquisito dal giocatore non ha scadenza. 
  3. Per le tipologie dei giochi di cui all'art. 1, comma 2, la posta
iniziale per la partecipazione alla sessione di gioco, comprensiva di
successivi ulteriori trasferimenti dal conto di gioco e di  eventuali
bonus, non puo' essere superiore a euro 1.000,00 (mille/00). 
  4. Con riferimento ai giochi di cui  al  comma  3,  possono  essere
stabiliti  da  AAMS,  con  propri  provvedimenti   ulteriori   limiti
riguardanti il prezzo della partecipazione.