Art. 6 Modalita' di gioco 1. I giochi di cui all'art. 1, comma 1, si svolgono con la modalita' di gioco tra giocatori. 2. I giochi di cui all'art. 1, comma 2, si svolgono: a) per i giochi di cui alla lettera a) con la modalita' di gioco a solitario; b) per i giochi di cui alla lettera b) con la modalita' di gioco tra giocatori ed a solitario.