Art. 6 
 
 
                         Modalita' di gioco 
 
  1. I giochi di  cui  all'art.  1,  comma  1,  si  svolgono  con  la
modalita' di gioco tra giocatori. 
  2. I giochi di cui all'art. 1, comma 2, si svolgono: 
  a) per i giochi di cui alla lettera a) con la modalita' di gioco  a
solitario; 
  b) per i giochi di cui alla lettera b) con la  modalita'  di  gioco
tra giocatori ed a solitario.