Art. 7 
 
 
                           Conto di gioco 
 
  1. In materia di conto di gioco si applica  la  disciplina  di  cui
all'art. 24 della  legge  7  luglio  2009,  n.  88,  ed  ai  connessi
provvedimenti di AAMS. Ogni conto di  gioco  puo'  essere  utilizzato
esclusivamente dalle parti contraenti.