Art. 8 Svolgimento del gioco 1. Nel caso dei giochi di cui all'art. 1, comma 1, lo svolgimento del gioco comporta: a) la richiesta da parte del giocatore del diritto di partecipazione ad una sessione di gioco autorizzata dal sistema centralizzato; b) la richiesta al sistema centralizzato, da parte del concessionario, di convalida del diritto di partecipazione; c) la convalida e l'attribuzione del codice univoco del diritto di partecipazione da parte del sistema centralizzato e la trasmissione del predetto codice univoco al concessionario; d) la comunicazione al giocatore della convalida del diritto di partecipazione nonche' del relativo codice univoco e l'addebito del relativo importo; e) l'assegnazione delle eventuali vincite, la relativa comunicazione al giocatore e l'accredito sul conto di gioco. 2. Nel caso dei giochi di cui all'art. 1, comma 2, lo svolgimento del gioco comporta: a) la richiesta da parte del giocatore del diritto di partecipazione a una sessione di gioco autorizzata dal sistema centralizzato e del trasferimento della posta iniziale dal conto di gioco, nonche' le eventuali successive richieste ed il trasferimento di ulteriori ammontati alla posta, nei limiti consentiti; b) la richiesta al sistema centralizzato, da parte del concessionario, di convalida del diritto di partecipazione; c) la convalida e l'attribuzione del codice univoco del diritto di partecipazione da parte del sistema centralizzato e la trasmissione del predetto codice univoco al concessionario; d) la comunicazione al giocatore della convalida del diritto di partecipazione nonche' del relativo codice univoco ed il trasferimento della posta iniziale dal conto di gioco; e) la richiesta di partecipazione al singolo colpo da parte del giocatore; f) l'accettazione della richiesta di partecipazione al singolo colpo da parte del concessionario e l'addebito del relativo importo alla posta; g) l'assegnazione delle eventuali vincite, la relativa comunicazione al giocatore e l'accredito alla posta; h) il trasferimento della posta finale al conto di gioco. 3. Nel caso dei giochi tra giocatori, la piattaforma di gioco rende disponibile al giocatore, mediante pseudonimo, l'identita' degli altri giocatori.