Art. 8 
 
 
                        Svolgimento del gioco 
 
  1. Nel caso dei giochi di cui all'art. 1, comma 1,  lo  svolgimento
del gioco comporta: 
  a)  la  richiesta  da  parte   del   giocatore   del   diritto   di
partecipazione ad una  sessione  di  gioco  autorizzata  dal  sistema
centralizzato; 
  b)  la  richiesta  al   sistema   centralizzato,   da   parte   del
concessionario, di convalida del diritto di partecipazione; 
  c) la convalida e l'attribuzione del codice univoco del diritto  di
partecipazione da parte del sistema centralizzato e  la  trasmissione
del predetto codice univoco al concessionario; 
  d) la comunicazione al giocatore della  convalida  del  diritto  di
partecipazione nonche' del relativo codice univoco e  l'addebito  del
relativo importo; 
  e)   l'assegnazione   delle   eventuali   vincite,   la    relativa
comunicazione al giocatore e l'accredito sul conto di gioco. 
  2. Nel caso dei giochi di cui all'art. 1, comma 2,  lo  svolgimento
del gioco comporta: 
  a)  la  richiesta  da  parte   del   giocatore   del   diritto   di
partecipazione a  una  sessione  di  gioco  autorizzata  dal  sistema
centralizzato e del trasferimento della posta iniziale dal  conto  di
gioco, nonche' le eventuali successive richieste ed il  trasferimento
di ulteriori ammontati alla posta, nei limiti consentiti; 
  b)  la  richiesta  al   sistema   centralizzato,   da   parte   del
concessionario, di convalida del diritto di partecipazione; 
  c) la convalida e l'attribuzione del codice univoco del diritto  di
partecipazione da parte del sistema centralizzato e  la  trasmissione
del predetto codice univoco al concessionario; 
  d) la comunicazione al giocatore della  convalida  del  diritto  di
partecipazione  nonche'   del   relativo   codice   univoco   ed   il
trasferimento della posta iniziale dal conto di gioco; 
  e) la richiesta di partecipazione al singolo  colpo  da  parte  del
giocatore; 
  f) l'accettazione della  richiesta  di  partecipazione  al  singolo
colpo da parte del concessionario e l'addebito del  relativo  importo
alla posta; 
  g)   l'assegnazione   delle   eventuali   vincite,   la    relativa
comunicazione al giocatore e l'accredito alla posta; 
  h) il trasferimento della posta finale al conto di gioco. 
  3. Nel caso dei giochi tra giocatori, la piattaforma di gioco rende
disponibile al  giocatore,  mediante  pseudonimo,  l'identita'  degli
altri giocatori.