Art. 9 Obblighi di informazione 1. Il concessionario rende disponibile a chiunque accede al sito: a) il codice di concessione e la denominazione; b) le informazioni riguardanti l'offerta di gioco, inclusi: 1) gli ammontari trasferibili alla posta, per i giochi di cui all'art. 1, comma 2; 2) il costo del diritto di partecipazione al gioco; 3) il montepremi e le relative modalita' di ripartizione, nonche' le modalita' di costituzione degli eventuali jackpot e di alimentazione degli eventuali fondi; 4) l'ammontare rapportato alla raccolta destinato a montepremi, eventualmente su base statistica e nell'ipotesi che il giocatore persegua la strategia standard di gioco; 5) le vincite, comprensive degli eventuali jackpot, e le relative regole di assegnazione; 6) le modalita', condizioni e restrizioni di assegnazione, utilizzo e prelievo di eventuali bonus e del credito di gioco ai quali sono collegati. c) l'informazione a consuntivo, alla quale deve essere garantita adeguata visibilita', relativa a periodi di tempo di durata pari al mese, per ciascun gioco autorizzato e per ciascuna tipologia, dell'ammontare rapportato alla raccolta assegnato in vincite ai giocatori; d) le istruzioni per la partecipazione al gioco, le regole di svolgimento dei giochi e le modalita' di gestione dei casi di malfunzionamento dei sistemi e delle reti di trasmissione; e) gli orari di apertura del gioco; f) le modalita' ed i tempi di pagamento delle vincite, nonche' di prelievo delle somme dal conto di gioco; g) l'informazione relativa ai requisiti minimi richiesti alla postazione del giocatore per la partecipazione a distanza al gioco; h) il presente decreto ed ogni altro provvedimento di AAMS relativo ai giochi da esso disciplinati; i) le informazioni in materia di gioco sicuro, nonche' eventuali comunicazioni stabilite da AAMS; j) la convenzione di concessione; k) la denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale, la partita I.V.A. nonche' la sede legale; l) il logo istituzionale di AAMS e il logo «gioco legale e responsabile»; m) il link diretto al sito intemet di AAMS ovvero, nel caso di offerta del gioco mediante canali telematici o telefonici, l'indirizzo del sito internet di AAMS; n) i recapiti e gli orari del servizio di assistenza al giocatore. 2. Il concessionario rende disponibile al giocatore in qualsiasi momento: a) l'elenco delle sessioni di gioco nonche' dei colpi cui lo stesso ha partecipato, con l'indicazione del codice univoco del relativo diritto di partecipazione e del codice univoco attribuito dal concessionario di identificazione dei singoli colpi, del prezzo della partecipazione, anche ai singoli colpi, del risultato conseguito dal giocatore e dell'avvenuto accredito dell'eventuale vincita al conto di gioco o alla posta; b) il prezzo della partecipazione, l'ammontare rapportato alla raccolta destinato al montepremi, la relativa ripartizione e le regole di determinazione e di assegnazione delle vincite. 3. Il concessionario e' tenuto a garantire, ai fini della corretta e trasparente informazione, su qualsivoglia sito tramite il quale e' consentito l'accesso alla sottoscrizione del contratto di conto di gioco ed all'apertura e gestione del conto di gioco, nonche' la partecipazione a distanza ai giochi del concessionario stesso: a) nel corso di ogni fase e nello svolgimento di ogni attivita' connessa al gioco ed esercitata in forza del titolo concessorio, l'apposizione e la chiara evidenza del codice di concessione, della denominazione e dei segni distintivi e marchio, assieme a quelli eventuali del soggetto terzo che partecipa alla gestione del sito e cura la pubblicita' e promozione dell'offerta di gioco; b) la chiara evidenza dell'identita' del soggetto con il quale e' stipulato il contratto di conto di gioco nonche' del soggetto sulla cui concessione e' effettuata la giocata, che assumono le relative responsabilita', accompagnata dall'indicazione dei recapiti presso i quali il giocatore ha garanzia di ricevere assistenza; c) l'accesso alle informazioni di cui ai commi 1 e 2.