Art. 9 
 
 
                      Obblighi di informazione 
 
  1. Il concessionario rende disponibile a chiunque accede al sito: 
  a) il codice di concessione e la denominazione; 
  b) le informazioni riguardanti l'offerta di gioco, inclusi: 
  1) gli ammontari trasferibili alla  posta,  per  i  giochi  di  cui
all'art. 1, comma 2; 
  2) il costo del diritto di partecipazione al gioco; 
  3) il montepremi e le relative modalita' di  ripartizione,  nonche'
le  modalita'  di  costituzione  degli   eventuali   jackpot   e   di
alimentazione degli eventuali fondi; 
  4) l'ammontare rapportato alla  raccolta  destinato  a  montepremi,
eventualmente su base statistica  e  nell'ipotesi  che  il  giocatore
persegua la strategia standard di gioco; 
  5) le vincite, comprensive degli eventuali jackpot, e  le  relative
regole di assegnazione; 
  6) le modalita', condizioni e restrizioni di assegnazione, utilizzo
e prelievo di eventuali bonus e del credito di gioco  ai  quali  sono
collegati. 
  c) l'informazione a consuntivo, alla quale  deve  essere  garantita
adeguata visibilita', relativa a periodi di tempo di durata  pari  al
mese,  per  ciascun  gioco  autorizzato  e  per  ciascuna  tipologia,
dell'ammontare rapportato  alla  raccolta  assegnato  in  vincite  ai
giocatori; 
  d) le istruzioni per la  partecipazione  al  gioco,  le  regole  di
svolgimento dei giochi  e  le  modalita'  di  gestione  dei  casi  di
malfunzionamento dei sistemi e delle reti di trasmissione; 
  e) gli orari di apertura del gioco; 
  f) le modalita' ed i tempi di pagamento delle vincite,  nonche'  di
prelievo delle somme dal conto di gioco; 
  g) l'informazione  relativa  ai  requisiti  minimi  richiesti  alla
postazione del giocatore per la partecipazione a distanza al gioco; 
  h) il presente decreto ed ogni altro provvedimento di AAMS relativo
ai giochi da esso disciplinati; 
  i) le informazioni in materia di gioco  sicuro,  nonche'  eventuali
comunicazioni stabilite da AAMS; 
  j) la convenzione di concessione; 
  k) la denominazione, la natura giuridica,  il  codice  fiscale,  la
partita I.V.A. nonche' la sede legale; 
  l) il logo  istituzionale  di  AAMS  e  il  logo  «gioco  legale  e
responsabile»; 
  m) il link diretto al sito intemet di  AAMS  ovvero,  nel  caso  di
offerta  del  gioco  mediante   canali   telematici   o   telefonici,
l'indirizzo del sito internet di AAMS; 
  n) i recapiti e gli orari del servizio di assistenza al giocatore. 
  2. Il concessionario rende disponibile al  giocatore  in  qualsiasi
momento: 
  a) l'elenco delle sessioni di gioco nonche' dei colpi cui lo stesso
ha partecipato, con l'indicazione del  codice  univoco  del  relativo
diritto  di  partecipazione  e  del  codice  univoco  attribuito  dal
concessionario di identificazione dei singoli colpi, del prezzo della
partecipazione, anche ai singoli colpi, del risultato conseguito  dal
giocatore e dell'avvenuto accredito dell'eventuale vincita  al  conto
di gioco o alla posta; 
  b) il prezzo  della  partecipazione,  l'ammontare  rapportato  alla
raccolta destinato al  montepremi,  la  relativa  ripartizione  e  le
regole di determinazione e di assegnazione delle vincite. 
  3. Il concessionario e' tenuto a garantire, ai fini della  corretta
e trasparente informazione, su qualsivoglia sito tramite il quale  e'
consentito l'accesso alla sottoscrizione del contratto  di  conto  di
gioco ed all'apertura e gestione  del  conto  di  gioco,  nonche'  la
partecipazione a distanza ai giochi del concessionario stesso: 
  a) nel corso di ogni fase e nello  svolgimento  di  ogni  attivita'
connessa al gioco ed esercitata  in  forza  del  titolo  concessorio,
l'apposizione e la chiara evidenza del codice di  concessione,  della
denominazione e dei segni distintivi  e  marchio,  assieme  a  quelli
eventuali del soggetto terzo che partecipa alla gestione del  sito  e
cura la pubblicita' e promozione dell'offerta di gioco; 
  b) la chiara evidenza dell'identita' del soggetto con il  quale  e'
stipulato il contratto di conto di gioco nonche' del  soggetto  sulla
cui concessione e' effettuata la giocata, che  assumono  le  relative
responsabilita', accompagnata dall'indicazione dei recapiti presso  i
quali il giocatore ha garanzia di ricevere assistenza; 
  c) l'accesso alle informazioni di cui ai commi 1 e 2.