IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA 
 
  Il Titolo I del decreto legislativo  13  agosto  2010,  n.  141,  e
successive modificazioni, ha sostituito il Capo II del Titolo VI  del
Testo  unico  bancario  per  recepire  la  direttiva  2008/48/CE  sui
contratti  di  credito  ai  consumatori  e  ha  affidato  alla  Banca
d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, il  compito  di
disciplinare  i  dettagli  tecnici  della  materia.   Con   l'accluso
provvedimento vengono quindi emanate nuove disposizioni in materia di
credito ai consumatori. 
  Le accluse disposizioni integrano il provvedimento  del  29  luglio
2009 in materia  di  «Trasparenza  delle  operazioni  e  dei  servizi
bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari  e
clienti».  In  particolare,  la   sezione   VII   del   provvedimento
(specificamente dedicata al credito ai consumatori), viene modificata
per recepire le previsioni della direttiva e fornire, ove  opportuno,
chiarimenti  interpretativi  e   indicazioni   volte   a   coordinare
l'applicazione della disciplina sul credito  ai  consumatori  con  la
normativa generale sulla trasparenza delle operazioni e dei  servizi,
contenuta nelle altre sezioni del provvedimento. 
  Viene, inoltre, modificato il paragrafo  8  della  sezione  II,  in
connessione con le nuove disposizioni in materia di calcolo del TAEG,
e viene integrata la sezione XI, per prevedere presidi  di  carattere
organizzativo con riguardo all'offerta di servizi accessori insieme a
un contratto di finanziamento, che si applicano anche ai contratti di
credito ai consumatori. 
  Per comodita' di consultazione del  provvedimento  del  2009,  gia'
sostituito  nel  febbraio  2010  in  seguito  al  recepimento   della
direttiva sui servizi di pagamento, si provvede a una sua complessiva
ripubblicazione. L'accluso provvedimento sostituisce quindi  in  modo
integrale le omonime disposizioni del 29 luglio  2009.  Le  modifiche
apportate sono limitate a quelle connesse con le nuove previsioni  in
materia di credito ai consumatori; le altre modifiche, necessarie per
tener conto delle ulteriori  innovazioni  introdotte  in  materia  di
tutela della clientela dal decreto legislativo n. 141/2010,  verranno
effettuate successivamente. 
  Gli  allegati  alle  disposizioni  del  29  luglio  2009   -   come
successivamente integrati  -  restano  invariati,  ad  eccezione  dei
seguenti interventi: 
  -  introduzione  dei  nuovi   allegati   recanti   i   modelli   di
"Informazioni europee di base sul  credito  ai  consumatori"  per  la
generalita' dei contratti di credito (allegato 4C) e  per  specifiche
tipologie di apertura di credito in conto  corrente  e  dilazione  di
pagamento (allegato 4D); 
  - sostituzione degli allegati 2, 4A e 5B, recanti, rispettivamente,
i prototipi di documento con i principali  diritti  del  cliente,  il
prototipo  di  foglio  informativo  del  conto  corrente  offerto  ai
consumatori e le istruzioni per il calcolo dell'ISC degli affidamenti
in conto corrente (che viene ri-denominato TAEG); 
  - introduzione dell'allegato 5C, che riporta le istruzioni  per  il
calcolo del TAEG. 
  Restano altresi' fermi i provvedimenti emanati  in  tema  di  Conto
corrente semplice, Guide pratiche, Profili  di  operativita'  per  il
calcolo dell'ISC per i conti correnti. 
  La nuova disciplina del  TAEG,  che  attua  quanto  previsto  dalla
direttiva 2008/48/CE, si estende, in virtu' di quanto stabilito dalla
sezione II, paragrafo 8, del provvedimento  del  29  luglio  2009,  a
tutti i finanziamenti per i quali e' richiesta la pubblicita'  di  un
indicatore sintetico di  costo.  Si  rammenta  che  il  TAEG  ha  una
funzione diversa dal tasso effettivo globale  medio  (TEGM)  previsto
dalla  legge  n.  108/1996  in  materia  di  usura  ai   fini   della
determinazione dei  tassi  soglia,  con  la  conseguenza  che  i  due
parametri hanno basi di calcolo non necessariamente coincidenti. 
  Tenuto conto della natura di armonizzazione massima della direttiva
2008/48/CE, dell'avvenuta scadenza del  termine  di  recepimento  (11
giugno 2010) e dei termini stabiliti dall'articolo 3,  comma  2,  del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la Banca  d'Italia  -  in
conformita' di quanto previsto dall'art. 8  del  proprio  regolamento
del 24 marzo 2010  concernente  l'emanazione  degli  atti  di  natura
normativa o di contenuto generale  -  non  ha  effettuato  un'analisi
formalizzata di impatto della regolamentazione e  si  e'  avvalsa  di
modalita' di consultazione diverse da quelle ordinariamente previste.
Una bozza delle  disposizioni  e'  stata  trasmessa  alle  principali
associazioni di categoria degli intermediari e a quelle  aderenti  al
Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti,  e  discussa  nel
corso di incontri; le osservazioni  formulate  sono  state  prese  in
considerazione nell'elaborazione del provvedimento definitivo. 
  L'accluso provvedimento sara' pubblicato, come di  consueto,  sulla
Gazzetta  Uficiale  della  Repubblica  Italiana,  sul  Bollettino  di
Vigilanza e sul sito internet www.bancaditalia.it. 
  I finanziatori e  gli  intermediari  del  credito  sono  tenuti  ad
adeguarsi alle nuove disposizioni entro 90 giorni dalla loro  entrata
in vigore, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni. 
 
    Roma, 9 febbraio 2011 
 
                                               Il Governatore: Draghi