IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000,
concernente le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione  nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai  prodotti  vegetali  e
contro   la   loro   diffusione   nella   Comunita',   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 «testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 
  Visto il decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.  214,  relativo
all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente  le  misure  di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella  Comunita'  di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; 
  Vista la decisione della commissione 2007/365/CE del 25 maggio 2007
che stabilisce misure d'emergenza per impedire  l'introduzione  e  la
diffusione nella Comunita' di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier); 
  Vista la decisione della commissione  2008/776/CE  del  06  ottobre
2008 che modifica la  decisione  2007/365/CE  che  stabilisce  misure
d'emergenza  per  impedire  l'introduzione  e  la  diffusione   nella
Comunita' di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier); 
  Vista la decisione della commissione 2010/467/CE del 17 agosto 2010
che modifica  la  decisione  2007/365/CE  relativamente  ai  vegetali
sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui  e'  identificato
il Rhynchophorus ferrugineus (Olivier); 
  Visto il decreto ministeriale 9 Novembre 2007  "Disposizioni  sulla
lotta  obbligatoria  contro   il   punteruolo   rosso   della   palma
Rhynchophorus  ferrugineus  (Olivier).  Recepimento  decisione  della
Commissione 2007/365/CE. (GU n. 37 del 13-2-2008); 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'Interno   5   agosto   2008
"Incolumita' pubblica e sicurezza urbana. Interventi del sindaco"; 
  Ritenuto di dover aggiornare le norme nazionali per il controllo  e
l'eradicazione del Rhynchophorus ferrugineus a quanto disposto  dalla
decisione della commissione 2010/467/CE del 17 agosto 2010; 
  Considerato che quasi tutte le piante  attaccate  da  Rhynchophorus
ferrugineus sono ubicate in ambiente urbano e  possono  rappresentare
un grave pericolo per l'incolumita' dei cittadini; 
  Ritenuto ai sensi dell'art. 54, comma 2 del decreto legislativo  n.
267 del 18 agosto 2000, al  fine  di  prevenire  ed  eliminare  gravi
pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica  per  la  presenza  di
piante infestate  da  Rhynchophorus  ferrugineus,  di  coinvolgere  i
sindaci  dei  comuni  nei  quali  e'  stata  accertata  la   presenza
dell'insetto, nell'applicazione sui  territori  di  loro  competenza,
delle misure fitosanitarie volte al controllo e  all'eradicazione  di
Rhynchophorus ferrugineus; 
  Acquisito il parere del Comitato fitosanitario  nazionale,  di  cui
all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,  espresso
nella seduta del 20 e 21 ottobre 2010; 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento  e
di Bolzano, espresso nella seduta del 16 dicembre 2010. 
 
                               Decreta 
 
                               Art. 1 
 
 
                           Scopi generali 
 
  1 Il presente decreto ha lo scopo di impedire l'introduzione  e  la
diffusione all'interno del territorio della Repubblica  italiana  del
Punteruolo rosso della palma, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). 
  2.  La  lotta  contro  l'insetto   Rhynchophorus   ferrugineus   e'
obbligatoria nel territorio della  Repubblica  italiana  al  fine  di
contrastarne l'insediamento e la diffusione.