Art. 10 
 
 
                         Misure finanziarie 
 
  1. Le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del  presente
decreto sono a cura e spese dei proprietari o conduttori, a qualsiasi
titolo, dei luoghi ove sono presenti piante sensibili. 
  2. Le regioni al fine di prevenire gravi danni per l'economia e per
l'ambiente ed il paesaggio possono stabilire interventi  di  sostegno
connessi all'attuazione del presente provvedimento.