Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «organismo nocivo»: il coleottero  curculionide  Rhynchophorus
ferrugineus (Olivier), in ogni suo stadio di sviluppo; 
    b) «vegetali sensibili»: le piante il cui fusto alla base  ha  un
diametro  superiore  a  5   cm,   di:   Areca   catechu,   Arecastrum
romanzoffianum (Cham) Becc,  Arenga  pinnata,  Borassus  flabellifer,
Brahea armata, Butia  capitata,  Calamus  merillii,  Caryota  maxima,
Caryota  cumingii,  Chamaerops  humilis,  Cocos   nucifera,   Corypha
gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Howea  forsteriana,  Jubea
chilensis, Livistona australis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu,
Oreodoxa regia, Phoenix  canariensis,  Phoenix  dactylifera,  Phoenix
theophrasti, Phoenix sylvestris,  Sabal  umbraculifera,  Trachycarpus
fortunei e Washingtonia spp.; 
    c) «zona di produzione»: un singolo appezzamento o un insieme  di
appezzamenti che puo' essere  considerato  come  una  singola  unita'
produttiva o un'unica realta' aziendale. Questa puo' includere luoghi
di  produzione  gestibili  separatamente   ai   fini   della   difesa
fitosanitaria. 
  2. In base alle indagini ufficiali di cui all'art. 6 sono definite: 
    a) «zona infestata»:  zona  compresa  nel  raggio  di  almeno  un
chilometro dal punto dove la presenza dell'organismo nocivo e'  stata
confermata e che comprende tutti i vegetali sensibili che  presentano
suoi sintomi, e,  se  necessario,  tutti  i  vegetali  sensibili  che
appartengono  allo  stesso  lotto   al   momento   della   messa   in
coltivazione; 
    b)  «zona  di  contenimento»:  zona  infestata  per  la  quale  i
risultati dei controlli annuali degli ultimi 3 anni hanno evidenziato
l'impossibilita' dell'eliminazione dell'organismo  nocivo  e  per  la
quale si ritiene che entro il periodo supplementare di  un  anno  non
possa avvenire l'eradicazione come definito al punto 3  dell'Allegato
alla decisione della Commissione 2010/467/UE; 
    c) «zona cuscinetto»:  fascia  perimetrale  di  almeno  10  km  a
partire dal confine della zona infestata; 
    d) «zona delimitata»: l'area costituita dall'insieme della  «zona
infestata», della «zona di contenimento» e della «zona cuscinetto».