Art. 4 Importazione di vegetali sensibili I vegetali sensibili possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana unicamente nel caso in cui: a) sono conformi alle prescrizioni fissate al punto 1 dell'allegato I; b) al loro ingresso nel territorio della Repubblica italiana sono sottoposti ad ispezioni da parte dei Servizi fitosanitari regionali di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 214 del 19 agosto 2005, conformemente al Titolo VIII dello stesso decreto legislativo, e ne siano dichiarati indenni.