Art. 4 
 
 
                 Importazione di vegetali sensibili 
 
  I vegetali sensibili possono essere introdotti nel territorio della
Repubblica italiana unicamente nel caso in cui: 
    a)  sono  conformi  alle  prescrizioni   fissate   al   punto   1
dell'allegato I; 
    b) al loro ingresso nel territorio della Repubblica italiana sono
sottoposti ad ispezioni da parte dei Servizi  fitosanitari  regionali
di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 214 del 19 agosto 2005,
conformemente al Titolo VIII dello stesso decreto legislativo,  e  ne
siano dichiarati indenni.