Art. 5 
 
 
Spostamenti  di  vegetali  sensibili   all'interno   del   territorio
                              nazionale 
 
  I vegetali sensibili  originari  del  territorio  della  Repubblica
italiana o importati nel  territorio  della  Repubblica  italiana  in
conformita' dell'articolo 4 possono essere spostati  all'interno  del
territorio della Repubblica  italiana  unicamente  se  soddisfano  le
condizioni fissate all'allegato I, punto 2.