Art. 6 
 
 
                        Indagini e notifiche 
 
  1. I  proprietari  o  detentori  a  qualsiasi  titolo  di  vegetali
sensibili che  sospettino  o  accertino  la  comparsa  dell'organismo
nocivo in aree ritenute indenni  sono  obbligati  a  darne  immediata
comunicazione al Servizio fitosanitario regionale a norma dell'art. 8
del decreto legislativo n. 214/2005. 
  2. I Servizi fitosanitari regionali, eseguono annualmente  indagini
ufficiali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo  nocivo  o
determinare eventuali indizi di infestazione dei  vegetali  sensibili
attraverso  ispezioni  sistematiche,  con  la  collaborazione   delle
amministrazioni comunali per quanto di loro competenza.  I  risultati
di tali indagini sono notificati al Servizio  fitosanitario  centrale
entro il 31 gennaio di ogni anno unitamente a: 
    a) una versione aggiornata del piano d'azione  adottato  a  norma
del  punto  3  dell'allegato  II,  comprese   le   misure   ufficiali
conformemente al punto 2 dell'allegato II. 
    b)  un  elenco  aggiornato  delle   zone   delimitate,   comprese
informazioni aggiornate  inerenti  la  loro  descrizione  e  la  loro
localizzazione cartografica. 
  3. I Servizi fitosanitari regionali, qualora accertino la  comparsa
dell'organismo nocivo in zone precedentemente risultate  indenni,  ne
danno immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale. 
  4. Il Servizio fitosanitario centrale notifica: 
    a) alla Commissione,  entro  il  28  febbraio  di  ogni  anno,  i
risultati delle predette indagini annuali; 
    b) alla Commissione e  agli  altri  Stati  membri,  entro  cinque
giorni e per iscritto, la  comparsa  dell'organismo  nocivo  in  zone
precedentemente risultate indenni di cui al comma 3.