Art. 6 Indagini e notifiche 1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di vegetali sensibili che sospettino o accertino la comparsa dell'organismo nocivo in aree ritenute indenni sono obbligati a darne immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale a norma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 214/2005. 2. I Servizi fitosanitari regionali, eseguono annualmente indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo o determinare eventuali indizi di infestazione dei vegetali sensibili attraverso ispezioni sistematiche, con la collaborazione delle amministrazioni comunali per quanto di loro competenza. I risultati di tali indagini sono notificati al Servizio fitosanitario centrale entro il 31 gennaio di ogni anno unitamente a: a) una versione aggiornata del piano d'azione adottato a norma del punto 3 dell'allegato II, comprese le misure ufficiali conformemente al punto 2 dell'allegato II. b) un elenco aggiornato delle zone delimitate, comprese informazioni aggiornate inerenti la loro descrizione e la loro localizzazione cartografica. 3. I Servizi fitosanitari regionali, qualora accertino la comparsa dell'organismo nocivo in zone precedentemente risultate indenni, ne danno immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale. 4. Il Servizio fitosanitario centrale notifica: a) alla Commissione, entro il 28 febbraio di ogni anno, i risultati delle predette indagini annuali; b) alla Commissione e agli altri Stati membri, entro cinque giorni e per iscritto, la comparsa dell'organismo nocivo in zone precedentemente risultate indenni di cui al comma 3.