Art. 7 
 
 
      Misure fitosanitarie in zone delimitate e piani d'azione 
 
  1.  Quando  dai  risultati  delle  indagini  o  notifiche  di   cui
all'articolo 6, o da informazioni  di  qualsiasi  altra  origine,  si
rilevano indizi della presenza dell'organismo nocivo  nel  territorio
di   competenza,   il   Servizio   fitosanitario    regionale    deve
tempestivamente: 
    a) fissare una zona delimitata a norma del punto 1  dell'allegato
II; 
    b) elaborare e attuare un piano d'azione in tale zona delimitata,
a norma del punto 3 dell'allegato II, comprese le  misure  ufficiali,
conformemente al punto 2 dell'allegato II. 
  2. Dell'istituzione delle zone delimitate di  cui  all'art.  2  con
relativa  cartografia  e  piani  di  azione  viene  data  contestuale
comunicazione al Servizio fitosanitario centrale, che ne  informa  la
Commissione e gli altri Stati membri entro  un  mese  dalla  notifica
effettuata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera b). 
  3. I Servizi  fitosanitari  regionali  garantiscono  che  il  piano
d'azione e le misure tecniche di cui al  punto  b)  del  paragrafo  1
dell'articolo 7, siano attuate da  dipendenti  pubblici  tecnicamente
qualificati e debitamente  autorizzati  e/o  da  agenti  o  operatori
qualificati, oppure almeno sotto la diretta supervisione  degli  enti
ufficiali competenti. 
  4. I Servizi fitosanitari regionali possono derogare all'obbligo di
fissare una zona delimitata di cui alla lettera a), comma 1, nei casi
in cui dai controlli e dalle notifiche di cui all'articolo 6,  oppure
da informazioni di qualsiasi altra origine, sia comprovato che: 
    a) i vegetali risultati infestati facciano  parte  unicamente  di
una partita di vegetali sensibili e siano ubicate al  centro  di  una
zona con un raggio di 10 km nella quale l'organismo specifico non era
stato precedentemente riscontrato; 
    b)  la  partita  sia  stata  introdotta  all'interno  della  zona
interessata da non piu' di 5 mesi e fosse gia' infestata  al  momento
dell'introduzione; e 
    c) prendendo in considerazione principi  scientifici  validi,  la
biologia dell'organismo,  il  livello  di  infestazione,  il  periodo
dell'anno e la particolare distribuzione dei vegetali sensibili nella
Repubblica  italiana,  non  si  sia  manifestato  alcun  rischio   di
diffusione dell'organismo  specifico  dal  momento  dell'introduzione
della partita contaminata nella zona in questione. 
  In tali casi i Servizi fitosanitari regionali  elaborano  un  piano
d'azione conformemente  al  punto  3  dell'allegato  II,  ma  possono
decidere di non definire una zona delimitata e di limitare le  misure
ufficiali di cui al punto 3 dell'allegato  II  alla  distruzione  del
materiale infestato, attuando al contempo un programma  di  controllo
intensificato in una area di almeno 10 km attorno alla zona infestata
nonche' misure volte a tracciare il relativo materiale vegetale; 
  5. I Servizi fitosanitari regionali attuano le misure fitosanitarie
nelle zone delimitate  sulla  base  dei  piani  di  azione  regionali
predisposti in conformita' con il piano di azione  nazionale  che  e'
approvato dal Comitato Fitosanitario Nazionale di cui all'art. 52 del
D.Lgs. 214/2005.