Art. 7 Misure fitosanitarie in zone delimitate e piani d'azione 1. Quando dai risultati delle indagini o notifiche di cui all'articolo 6, o da informazioni di qualsiasi altra origine, si rilevano indizi della presenza dell'organismo nocivo nel territorio di competenza, il Servizio fitosanitario regionale deve tempestivamente: a) fissare una zona delimitata a norma del punto 1 dell'allegato II; b) elaborare e attuare un piano d'azione in tale zona delimitata, a norma del punto 3 dell'allegato II, comprese le misure ufficiali, conformemente al punto 2 dell'allegato II. 2. Dell'istituzione delle zone delimitate di cui all'art. 2 con relativa cartografia e piani di azione viene data contestuale comunicazione al Servizio fitosanitario centrale, che ne informa la Commissione e gli altri Stati membri entro un mese dalla notifica effettuata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera b). 3. I Servizi fitosanitari regionali garantiscono che il piano d'azione e le misure tecniche di cui al punto b) del paragrafo 1 dell'articolo 7, siano attuate da dipendenti pubblici tecnicamente qualificati e debitamente autorizzati e/o da agenti o operatori qualificati, oppure almeno sotto la diretta supervisione degli enti ufficiali competenti. 4. I Servizi fitosanitari regionali possono derogare all'obbligo di fissare una zona delimitata di cui alla lettera a), comma 1, nei casi in cui dai controlli e dalle notifiche di cui all'articolo 6, oppure da informazioni di qualsiasi altra origine, sia comprovato che: a) i vegetali risultati infestati facciano parte unicamente di una partita di vegetali sensibili e siano ubicate al centro di una zona con un raggio di 10 km nella quale l'organismo specifico non era stato precedentemente riscontrato; b) la partita sia stata introdotta all'interno della zona interessata da non piu' di 5 mesi e fosse gia' infestata al momento dell'introduzione; e c) prendendo in considerazione principi scientifici validi, la biologia dell'organismo, il livello di infestazione, il periodo dell'anno e la particolare distribuzione dei vegetali sensibili nella Repubblica italiana, non si sia manifestato alcun rischio di diffusione dell'organismo specifico dal momento dell'introduzione della partita contaminata nella zona in questione. In tali casi i Servizi fitosanitari regionali elaborano un piano d'azione conformemente al punto 3 dell'allegato II, ma possono decidere di non definire una zona delimitata e di limitare le misure ufficiali di cui al punto 3 dell'allegato II alla distruzione del materiale infestato, attuando al contempo un programma di controllo intensificato in una area di almeno 10 km attorno alla zona infestata nonche' misure volte a tracciare il relativo materiale vegetale; 5. I Servizi fitosanitari regionali attuano le misure fitosanitarie nelle zone delimitate sulla base dei piani di azione regionali predisposti in conformita' con il piano di azione nazionale che e' approvato dal Comitato Fitosanitario Nazionale di cui all'art. 52 del D.Lgs. 214/2005.