Art. 8 Attuazione del piano d'azione 1. I Servizi fitosanitari regionali, quando accertano la presenza dell'organismo nocivo prescrivono ai proprietari le misure fitosanitarie da attuare, le quali sono adottate in conformita' al piano di azione. 2. I Servizi fitosanitari regionali, notificano alle Amministrazioni comunali interessate, oltre al piano di azione regionale anche le misure di cui al comma 1, ai fini della valutazione di pericolo per la pubblica incolumita' di cui all'art. 54, comma 2 del decreto legislativo. n. 267 del 18 agosto 2000. 3. Le amministrazioni comunali, qualora ravvisino situazioni di pericolo per la pubblica incolumita' o pericolo di scadimento della qualita' del patrimonio ambientale urbano derivanti dalla presenza di vegetali di palma infestate sui territori di loro competenza, provvedono all'attuazione degli interventi ritenuti piu' idonei secondo i piani di azione stabiliti dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.