Art. 2 
 
 
           Disposizioni particolari per la regione Abruzzo 
 
  1. In fase di prima applicazione delle  disposizioni  del  presente
decreto,  nella  regione  Abruzzo,  in  considerazione  degli  eventi
sismici che hanno colpito il capoluogo regionale e  delle  condizioni
logistiche  dei  locali  della  commissione  medica  di  verifica  de
L'Aquila, le  attivita'  continuano  ad  essere  svolte  anche  dalla
commissione medica di verifica  di  Chieti,  cui  afferiscono  quelle
delle soppresse commissioni mediche di verifica di Pescara e Teramo. 
  2. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare,
sara' indicata la data dalla quale, per la regione Abruzzo,  operera'
la sola commissione medica di verifica de L'Aquila.