Art. 2 Disposizioni particolari per la regione Abruzzo 1. In fase di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, nella regione Abruzzo, in considerazione degli eventi sismici che hanno colpito il capoluogo regionale e delle condizioni logistiche dei locali della commissione medica di verifica de L'Aquila, le attivita' continuano ad essere svolte anche dalla commissione medica di verifica di Chieti, cui afferiscono quelle delle soppresse commissioni mediche di verifica di Pescara e Teramo. 2. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare, sara' indicata la data dalla quale, per la regione Abruzzo, operera' la sola commissione medica di verifica de L'Aquila.