IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del Prof. Francesco Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice-presidente, del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del
dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
Visto l'art. 25, paragrafi 1 e 2, della direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui i
dati personali possono essere trasferiti in un paese non appartenente
all'Unione europea qualora il paese terzo garantisca un livello di
protezione adeguato, secondo quanto previsto nel paragrafo 2 del
medesimo articolo;
Visto il paragrafo 6 del medesimo art. 25 secondo il quale la
Commissione europea puo' constatare che un paese terzo garantisce un
livello di protezione adeguato ai sensi del citato paragrafo 2, ai
fini della tutela della vita privata o dei diritti e delle liberta'
fondamentali della persona;
Vista la decisione della Commissione europea del 19 ottobre 2010 n.
2010/625/UE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee L277/27 del 21 ottobre 2010), con la quale si e' ritenuto che
il Principato di Andorra garantisce un livello adeguato di protezione
dei dati personali trasferiti dall'Unione europea;
Considerato che gli Stati membri europei devono adottare le misure
necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi
del citato art. 25, paragrafo 6 della direttiva;
Visto l'art. 44, comma 1, lett. b) del Codice in materia di
protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), secondo il quale
il trasferimento dei dati personali diretto verso paesi non
appartenenti all'Unione europea puo' avvenire quando sia autorizzato
dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti
dell'interessato individuate con le decisioni della Commissione
previste dagli artt. 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della
direttiva 95/46/CE;
Considerata l'esigenza di adottare un provvedimento necessario per
l'applicazione della decisione della Commissione in conformita' al
citato art. 44, comma 1, lett. b);
Ritenuto che le norme vigenti nel Principato di Andorra relative
alla protezione dei dati personali, in base alla valutazione svolta
dalla Commissione europea, prevedono garanzie per i diritti
dell'interessato che, in conformita' al diritto comunitario, vanno
ritenute adeguate in base al citato art. 44, comma 1, lett. b);
Visto l'art. 3 della decisione in tema di controlli e provvedimenti
delle autorita' di garanzia degli Stati membri sulla liceita' e
correttezza dei trasferimenti, anche in relazione a quanto previsto
dall'art. 4 della direttiva 95/46/CE sul diritto nazionale
applicabile;
Ritenuta la necessita' di assicurare ulteriore pubblicita' alla
predetta decisione della Commissione europea disponendo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in
allegato alla presente autorizzazione;
Vista la documentazione d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n.
1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
Tutto cio' premesso il garante:
1. fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni previste
dal Codice in materia di protezione dei dati personali, autorizza i
trasferimenti di dati personali dal territorio dello Stato verso il
Principato di Andorra, con effetto dal termine previsto dall'art. 6
della decisione della Commissione europea del 19 ottobre 2010 n.
2010/625/UE e in conformita' alla decisione medesima;
2. si riserva, in conformita' alla normativa comunitaria, al Codice
in materia di protezione dei dati personali e all'art. 3 della
decisione della Commissione, di svolgere i necessari controlli sulla
liceita' e correttezza dei trasferimenti di dati e di adottare
eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento;
3. dispone la trasmissione del presente provvedimento e
dell'allegata decisione della Commissione all'Ufficio pubblicazione
leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 febbraio 2011
Il Presidente e relatore: Pizzetti
Il segretario generale: De Paoli