Art. 7 Comitato di Mercato 1. Il Comitato di Mercato svolge il ruolo di coordinamento tra autorita', sedi di negoziazione e Specialisti in materia di funzionamento del mercato dei titoli di Stato, obblighi di quotazione, sistema di valutazione degli Specialisti ed ogni altro tema correlato. 2. Sono componenti di diritto del Comitato di Mercato: a) un rappresentante per ogni sede di negoziazione facente parte della Lista; b) un rappresentante per ogni Specialista; c) un rappresentante del Ministero; d) un rappresentante della Banca d'Italia. 3. Il Comitato di Mercato non interferisce con l'autonomia dei soggetti in esso rappresentati ed ha una funzione puramente consultiva. 4. Alle riunioni del Comitato di Mercato, che devono tenersi almeno due volte all'anno, possono essere invitati altri soggetti purche' ci sia il consenso di almeno i tre quarti dei componenti di diritto. 5. Al suo insediamento il Comitato di Mercato approva un regolamento operativo che ne disciplina il funzionamento. 6. La riunione di insediamento del Comitato di Mercato e' convocata dal Ministero entro 3 mesi dalla pubblicazione della prima Lista di cui all'art. 8 comma 1.