Art. 7 
 
 
                         Comitato di Mercato 
 
  1. Il Comitato di Mercato svolge  il  ruolo  di  coordinamento  tra
autorita',  sedi  di  negoziazione  e  Specialisti  in   materia   di
funzionamento  del  mercato  dei  titoli  di   Stato,   obblighi   di
quotazione, sistema di valutazione degli Specialisti  ed  ogni  altro
tema correlato. 
  2. Sono componenti di  diritto  del  Comitato  di  Mercato:  a)  un
rappresentante per ogni sede  di  negoziazione  facente  parte  della
Lista;  b)  un   rappresentante   per   ogni   Specialista;   c)   un
rappresentante  del  Ministero;  d)  un  rappresentante  della  Banca
d'Italia. 
  3. Il Comitato di Mercato  non  interferisce  con  l'autonomia  dei
soggetti  in  esso  rappresentati  ed  ha  una   funzione   puramente
consultiva. 
  4. Alle riunioni del Comitato di Mercato, che devono tenersi almeno
due volte all'anno, possono essere invitati altri soggetti purche' ci
sia il consenso di almeno i tre quarti dei componenti di diritto. 
  5.  Al  suo  insediamento  il  Comitato  di  Mercato   approva   un
regolamento operativo che ne disciplina il funzionamento. 
  6. La riunione di insediamento del Comitato di Mercato e' convocata
dal Ministero entro 3 mesi dalla pubblicazione della prima  Lista  di
cui all'art. 8 comma 1.