Art. 8 Prima procedura pubblica per la selezione delle sedi di negoziazione da iscrivere nella Lista 1. Le societa' di gestione ed i soggetti che gestiscono le sedi di negoziazione possono partecipare alla prima selezione per la costituzione della Lista - secondo le modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto - inviando domanda di partecipazione all'indirizzo indicato nello schema di domanda di iscrizione alla Lista, allegato al presente decreto, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 2. Il Ministero, in base all'art. 23, comma 13, del Regolamento 216/2009, comunichera' le successive procedure pubbliche per la selezione delle sedi di negoziazione da iscrivere nella Lista con modalita' analoghe.