Art. 8 
 
 
              Prima procedura pubblica per la selezione 
         delle sedi di negoziazione da iscrivere nella Lista 
 
  1. Le societa' di gestione ed i soggetti che gestiscono le sedi  di
negoziazione  possono  partecipare  alla  prima  selezione   per   la
costituzione della Lista - secondo le modalita' di cui all'art. 3 del
presente decreto - inviando domanda di  partecipazione  all'indirizzo
indicato nello schema di domanda di iscrizione alla  Lista,  allegato
al presente decreto, entro il termine perentorio di 45  giorni  dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
  2. Il Ministero, in base all'art. 23,  comma  13,  del  Regolamento
216/2009, comunichera'  le  successive  procedure  pubbliche  per  la
selezione delle sedi di negoziazione da  iscrivere  nella  Lista  con
modalita' analoghe.