Art. 2 1. La presente autorizzazione puo' essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto. 2. Ai fini della validita' dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 febbraio 2011 Il direttore generale: La Torre