Art. 2 
 
 
                        Indennizzi automatici 
 
  1. Gli operatori sono tenuti a corrispondere in maniera automatica,
a seguito di segnalazione del disservizio da parte  dell'utente,  gli
indennizzi contrattualmente previsti per le  fattispecie  individuate
agli articoli 3, comma 1, e 4 del  regolamento  di  cui  all'art.  1,
mediante   accredito   a   partire   dalla   prima   fattura   emessa
successivamente all'accertamento  del  disservizio.  fatte  salve  le
ipotesi riconducibili a caso fortuito o forza maggiore.  Il  predetto
accertamento dovra' essere compiuto entro il  termine  di  45  giorni
dalla  ricezione  della  segnalazione  del   disservizio   da   parte
dell'utente. 
  2. Qualora la somma da  corrispondere  a  titolo  d'indennizzo  sia
superiore all'importo della prima fattura utile, la parte in eccesso,
se superiore ad  euro  100,00,  e'  corrisposta  mediante  assegno  o
bonifico bancario, alle coordinate fornite  dall'intestatario,  entro
il termine di trenta giorni dall'emissione della fattura. 
  3.  Per  le  utenze  con  pagamento  anticipato  del  traffico   la
corresponsione avviene  mediante  accredito  del  corrispettivo,  con
contestuale avviso all'utente dell'avvenuto accredito, anche  tramite
sms o e-mail. 
  4. In caso di cessazione del rapporto contrattuale  tra  le  parti,
ovvero su espressa richiesta dell'utente se la somma da  indennizzare
e'  superiore  ad  euro  100,00,  la  corresponsione  dell'indennizzo
avviene a mezzo assegno o bonifico  bancario  entro  sessanta  giorni
dall'accertamento del disservizio. ai sensi del comma 1. 
  5. In caso di inottemperanza a quanto disposto dai commi da 1  a  4
sara' applicabile la sanzione prevista dall'art. 2, comma 20, lettera
c) della legge 14 novembre 1995, n. 481.