Art. 2
Indennizzi automatici
1. Gli operatori sono tenuti a corrispondere in maniera automatica,
a seguito di segnalazione del disservizio da parte dell'utente, gli
indennizzi contrattualmente previsti per le fattispecie individuate
agli articoli 3, comma 1, e 4 del regolamento di cui all'art. 1,
mediante accredito a partire dalla prima fattura emessa
successivamente all'accertamento del disservizio. fatte salve le
ipotesi riconducibili a caso fortuito o forza maggiore. Il predetto
accertamento dovra' essere compiuto entro il termine di 45 giorni
dalla ricezione della segnalazione del disservizio da parte
dell'utente.
2. Qualora la somma da corrispondere a titolo d'indennizzo sia
superiore all'importo della prima fattura utile, la parte in eccesso,
se superiore ad euro 100,00, e' corrisposta mediante assegno o
bonifico bancario, alle coordinate fornite dall'intestatario, entro
il termine di trenta giorni dall'emissione della fattura.
3. Per le utenze con pagamento anticipato del traffico la
corresponsione avviene mediante accredito del corrispettivo, con
contestuale avviso all'utente dell'avvenuto accredito, anche tramite
sms o e-mail.
4. In caso di cessazione del rapporto contrattuale tra le parti,
ovvero su espressa richiesta dell'utente se la somma da indennizzare
e' superiore ad euro 100,00, la corresponsione dell'indennizzo
avviene a mezzo assegno o bonifico bancario entro sessanta giorni
dall'accertamento del disservizio. ai sensi del comma 1.
5. In caso di inottemperanza a quanto disposto dai commi da 1 a 4
sara' applicabile la sanzione prevista dall'art. 2, comma 20, lettera
c) della legge 14 novembre 1995, n. 481.