Art. 4 
 
 
                      Informazioni agli utenti 
 
  1. Gli operatori sono tenuti  ad  informare  gli  utenti,  mediante
apposita comunicazione da pubblicare sui rispettivi siti web e  nelle
condizioni di contratto, in ordine alle fattispecie per le  quali  e'
previsto l'indennizzo automatico ed ai relativi importi, nonche' alle
modalita' per richiedere gli indennizzi non automatici. 
  2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni in
materia di indennizzi automatici, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della
presente delibera, gli operatori sono tenuti aggiornare i propri siti
web ed i documenti contrattuali con le informazioni di cui  al  comma
1.