Art. 5 
 
 
            Entrata in vigore e disposizioni transitorie 
 
  1. La presente delibera entra in vigore il giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2.  Le  disposizioni  contenute  nel  regolamento  concernenti   la
liquidazione da parte dell'Autorita' o dei Corecom  degli  indennizzi
in  sede  di  definizione  delle  controversie  sono   applicate   ai
procedimenti di definizione per i quali la relativa istanza sia stata
presentata successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente delibera. 
  3.  Entro  il  1°  gennaio  2012  gli  operatori  sono   tenuti   a
corrispondere gli indennizzi in misura automatica ai sensi  dell'art.
2. A tal fine entro sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente delibera e' convocato un tavolo tecnico per il coordinamento
della fase di attuazione delle nuove disposizioni. 
  La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana,  nel  sito  web  e  nel  Bollettino   ufficiale
dell'Autorita'. 
    Roma, 16 febbraio 2011 
 
                                              Il Presidente: Calabro' 
I commissari relatori: Lauria - Martusciello