Art. 5
Entrata in vigore e disposizioni transitorie
1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni contenute nel regolamento concernenti la
liquidazione da parte dell'Autorita' o dei Corecom degli indennizzi
in sede di definizione delle controversie sono applicate ai
procedimenti di definizione per i quali la relativa istanza sia stata
presentata successivamente alla data di entrata in vigore della
presente delibera.
3. Entro il 1° gennaio 2012 gli operatori sono tenuti a
corrispondere gli indennizzi in misura automatica ai sensi dell'art.
2. A tal fine entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente delibera e' convocato un tavolo tecnico per il coordinamento
della fase di attuazione delle nuove disposizioni.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nel sito web e nel Bollettino ufficiale
dell'Autorita'.
Roma, 16 febbraio 2011
Il Presidente: Calabro'
I commissari relatori: Lauria - Martusciello