Art. 3 
 
 
                          Organi competenti 
 
  1. La competenza  ad  effettuare  la  verifica  dell'aggiudicazione
provvisoria e' attribuita, in via generale, alla Commissione  per  le
spese (di seguito «Commissione»). 
  2.  Limitatamente  alle  procedure  di  affidamento  di   contratti
promosse da  Strutture  individuate  secondo  criteri  di  competenza
funzionale con provvedimento  dell'Amministrazione,  la  verifica  e'
effettuata, per  gli  appalti  di  forniture  e  servizi  di  importo
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria vigente  pro  tempore,
da Nuclei di controllo sulle spese (di seguito «Nuclei»),  costituiti
presso le Strutture stesse; relativamente agli appalti di lavori tale
verifica e' espletata per importi inferiori a  500.000  euro,  I.V.A.
esclusa. 
  3. Alla commissione e ai nuclei e' demandato in  via  esclusiva  il
compito di effettuare il controllo  sull'aggiudicazione  provvisoria,
con  esclusione  di  ogni  coinvolgimento  nelle   altre   fasi   del
procedimento di affidamento dei contratti sottoposto al controllo. La
valutazione degli organi di controllo e' vincolante per il  prosieguo
della procedura.