Art. 3
Organi competenti
1. La competenza ad effettuare la verifica dell'aggiudicazione
provvisoria e' attribuita, in via generale, alla Commissione per le
spese (di seguito «Commissione»).
2. Limitatamente alle procedure di affidamento di contratti
promosse da Strutture individuate secondo criteri di competenza
funzionale con provvedimento dell'Amministrazione, la verifica e'
effettuata, per gli appalti di forniture e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria vigente pro tempore,
da Nuclei di controllo sulle spese (di seguito «Nuclei»), costituiti
presso le Strutture stesse; relativamente agli appalti di lavori tale
verifica e' espletata per importi inferiori a 500.000 euro, I.V.A.
esclusa.
3. Alla commissione e ai nuclei e' demandato in via esclusiva il
compito di effettuare il controllo sull'aggiudicazione provvisoria,
con esclusione di ogni coinvolgimento nelle altre fasi del
procedimento di affidamento dei contratti sottoposto al controllo. La
valutazione degli organi di controllo e' vincolante per il prosieguo
della procedura.