Art. 4 
 
 
           Commissione per le spese e nuclei di controllo 
                             sulle spese 
 
  1. La commissione e i nuclei sono composti da tre membri  effettivi
e da membri supplenti. La loro costituzione ed il loro  funzionamento
sono stabiliti  con  provvedimento  dell'amministrazione.  Essi  sono
regolarmente costituiti con la presenza di tre membri di  cui  almeno
uno effettivo e si riuniscono  su  convocazione  rispettivamente  del
Presidente e del Coordinatore. 
  2. I criteri  di  composizione  e  le  modalita'  di  funzionamento
garantiscono l'indipendenza degli organi  di  controllo  rispetto  ai
soggetti cui sono demandate competenze di amministrazione attiva  sui
procedimenti sottoposti a controllo. I componenti dei predetti organi
devono essere in possesso di requisiti di  professionalita'  adeguati
allo svolgimento della funzione. 
  3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti;  delle
riunioni viene redatto apposito verbale che da' conto delle decisioni
adottate con l'indicazione, in caso di esito negativo del  controllo,
delle  motivazioni.  Il   verbale   riporta   l'eventuale   posizione
dissenziente dei componenti.