Art. 4
Commissione per le spese e nuclei di controllo
sulle spese
1. La commissione e i nuclei sono composti da tre membri effettivi
e da membri supplenti. La loro costituzione ed il loro funzionamento
sono stabiliti con provvedimento dell'amministrazione. Essi sono
regolarmente costituiti con la presenza di tre membri di cui almeno
uno effettivo e si riuniscono su convocazione rispettivamente del
Presidente e del Coordinatore.
2. I criteri di composizione e le modalita' di funzionamento
garantiscono l'indipendenza degli organi di controllo rispetto ai
soggetti cui sono demandate competenze di amministrazione attiva sui
procedimenti sottoposti a controllo. I componenti dei predetti organi
devono essere in possesso di requisiti di professionalita' adeguati
allo svolgimento della funzione.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; delle
riunioni viene redatto apposito verbale che da' conto delle decisioni
adottate con l'indicazione, in caso di esito negativo del controllo,
delle motivazioni. Il verbale riporta l'eventuale posizione
dissenziente dei componenti.