Art. 5
Modalita' procedurali
1. Gli atti di gara sono inviati alla commissione o ai nuclei dal
soggetto che ha pronunciato l'aggiudicazione provvisoria entro i
cinque giorni lavorativi successivi all'adozione di quest'ultima.
2. La commissione o i nuclei accertano la conformita' degli atti di
gara, compresa la determina a contrarre, alle previsioni di legge, di
regolamento e alla normativa della Banca d'Italia.
3. In caso di esito positivo della verifica, la commissione o i
nuclei appongono il visto sull'aggiudicazione provvisoria entro
trenta giorni dalla ricezione degli atti di gara; decorso tale
termine, l'aggiudicazione si intende comunque approvata.
4. Il predetto termine di trenta giorni puo' essere interrotto, per
una sola volta, a seguito della richiesta di chiarimenti e documenti,
e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti
pervengono all'organo richiedente.
5. La commissione o i nuclei comunicano l'esito positivo del
controllo dell'aggiudicazione provvisoria all'organo competente ad
adottare l'aggiudicazione definitiva.