Art. 5 
 
 
                        Modalita' procedurali 
 
  1. Gli atti di gara sono inviati alla commissione o ai  nuclei  dal
soggetto che ha  pronunciato  l'aggiudicazione  provvisoria  entro  i
cinque giorni lavorativi successivi all'adozione di quest'ultima. 
  2. La commissione o i nuclei accertano la conformita' degli atti di
gara, compresa la determina a contrarre, alle previsioni di legge, di
regolamento e alla normativa della Banca d'Italia. 
  3. In caso di esito positivo della verifica,  la  commissione  o  i
nuclei  appongono  il  visto  sull'aggiudicazione  provvisoria  entro
trenta giorni dalla  ricezione  degli  atti  di  gara;  decorso  tale
termine, l'aggiudicazione si intende comunque approvata. 
  4. Il predetto termine di trenta giorni puo' essere interrotto, per
una sola volta, a seguito della richiesta di chiarimenti e documenti,
e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti  o  documenti
pervengono all'organo richiedente. 
  5. La commissione  o  i  nuclei  comunicano  l'esito  positivo  del
controllo dell'aggiudicazione provvisoria  all'organo  competente  ad
adottare l'aggiudicazione definitiva.