Art. 2 
 
  1.  L'organismo  «Check  Fruit  S.r.l.»  non  puo'  modificare   la
denominazione sociale, il proprio statuto, la compagine  sociale,  la
documentazione di sistema, cosi' come presentate ed esaminate,  senza
la preventiva approvazione dell'Autorita' nazionale competente che lo
stesso art. 14 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999 individua  nel
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  La mancata osservanza delle  prescrizioni  del  presente  articolo,
nonche'  l'esercizio  di  attivita'  che   risultano   oggettivamente
incompatibili con il mantenimento  del  provvedimento  di  iscrizione
possono comportare la revoca della stessa.