Art. 3 
 
  1. L' iscrizione ha validita' tre anni a decorrere  dalla  data  di
emanazione del presente decreto, fatti salvi sopravvenuti  motivi  di
decadenza. Nell'ambito  del  periodo  di  validita'  dell'iscrizione,
l'organismo «Check Fruit S.r.l.» e' tenuto ad adempiere  a  tutte  le
disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente,  ove
lo ritenga necessario, decida di impartire. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 marzo 2011 
 
                                      Il direttore generale: La Torre