Art. 3
1. L' iscrizione ha validita' tre anni a decorrere dalla data di
emanazione del presente decreto, fatti salvi sopravvenuti motivi di
decadenza. Nell'ambito del periodo di validita' dell'iscrizione,
l'organismo «Check Fruit S.r.l.» e' tenuto ad adempiere a tutte le
disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove
lo ritenga necessario, decida di impartire.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 marzo 2011
Il direttore generale: La Torre