Art. 3 
 
  1. Il presente decreto ha la validita' di mesi  24  dalla  data  di
ispezione effettuata il 20 e 22 luglio 2010. 
  2. Il centro di saggio «Coragro S.r.l.», qualora intenda confermare
o variare gli ambiti operativi di cui  al  presente  decreto,  potra'
inoltrare apposita istanza, almeno  sei  mesi  prima  della  data  di
scadenza, corredata  dalla  relativa  documentazione  comprovante  il
possesso dei requisiti richiesti. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 3 marzo 2011 
 
                                         Il direttore generale: Blasi