Art. 3 1. Il presente decreto ha la validita' di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 20 e 22 luglio 2010. 2. Il centro di saggio «Coragro S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potra' inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 marzo 2011 Il direttore generale: Blasi