IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto il regolamento (CE) n. 134 del 20 gennaio 1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Visto il decreto 28 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 1999, con il quale l'organismo denominato «Check Fruit Srl» con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna»; Visti il decreto 4 febbraio 2002 e successivi, con i quali l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», e' stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso; Considerato che e' stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra; Considerato che, con Regolamento (UE) n. 701 della Commissione del 4 agosto 2010, e' stata accolta la modifica di cui sopra; Considerato che «Check Fruit Srl» ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» conformemente allo schema tipo di controllo; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999; Decreta: Art. 1 L'organismo denominato «Check Fruit Srl» con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 134 del 20 gennaio 1998.