Art. 3 
 
  Non appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui  al
precedente  articolo,  avra'  inizio  il  collocamento  della  ottava
tranche dei titoli stessi per un importo massimo  del  10  per  cento
dell'ammontare  nominale  massimo   offerto   nell'asta   «ordinaria»
relativa alla tranche di cui all'art. 1 del  presente  decreto;  tale
tranche supplementare sara' riservata agli operatori «specialisti  in
titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato  nelle  premesse,
che abbiano partecipato all'asta della settima tranche. 
  La  tranche   supplementare   verra'   collocata   al   prezzo   di
aggiudicazione determinato nell'asta relativa  alla  tranche  di  cui
all'art. 1 del presente decreto e verra' assegnata con  le  modalita'
indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto  del  10  novembre
2010, in quanto applicabili. 
  Gli   «specialisti»   potranno    partecipare    al    collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino  alle  ore
15,30 del giorno 14 marzo 2011. 
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione. 
  L'importo  spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»   nel
collocamento supplementare e' pari al  rapporto  fra  il  valore  dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella  di
cui all'art. 1 del presente decreto, ed  il  totale  complessivamente
assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a  partecipare
al collocamento supplementare. 
  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.