L'AUTORITA' Nella riunione del Consiglio del 17 dicembre 2010; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2006)», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 dicembre 2005, n. 302 ed in particolare l'art. 1, commi 65, 66 e 68 in materia di contribuzione annuale all'Autorita' a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 recante «Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, ed in particolare l'art. 19, comma 2, il quale prevede che l'Autorita' delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attivita' ad essa demandate dal medesimo decreto legislativo, nonche' le opportune modifiche organizzative interne finalizzate a darvi attuazione anche mediante un'apposita struttura, e l'art. 29, comma 2, il quale stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento della predetta struttura si provvede mediante un contributo di importo annuale non superiore allo 0,50 per mille dei ricavi di ciascun anno derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione. Tale contributo e' versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalita' stabilite dall'Autorita' ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Vista la delibera n. 99/08/CONS del 20 febbraio 2008 recante «Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 25/07/CONS», con la quale l'Autorita', in attuazione del citato decreto legislativo, ha provveduto alle modifiche organizzative interne mediante l'istituzione dell'Ufficio regolamentazione e vigilanza sui diritti audiovisivi sportivi e sull'informazione sportiva nell'ambito della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali; Rilevato che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 9 del 2008, per «organizzatore della competizione» s'intende il soggetto cui e' demandata o delegata l'organizzazione della competizione da parte della federazione sportiva riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, competente per la rispettiva disciplina sportiva, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 9 del 2008; Considerato che per «stagione sportiva» di cui all'art. 2, comma 1, lett. cc) del decreto legislativo n. 9 del 2008 s'intende il periodo, secondo i regolamenti sportivi, che intercorre tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno solare successivo; Considerato che i bilanci degli organizzatori delle competizioni vengono redatti sulla base del calendario della stagione sportiva e che, pertanto, per la determinazione del contributo per l'anno 2010 occorre fare riferimento al bilancio relativo alla stagione sportiva 2009/2010; Ritenuto di fissare il contributo di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 9 del 2008 nel limite massimo dello 0,50 per mille dei ricavi lordi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi relativi alla stagione sportiva 2009/2010, aliquota che, alla luce dei dati forniti dagli organizzatori delle competizioni sportive, costituisce una base minima di contribuzione per l'onere derivante dal funzionamento della struttura istituita con la delibera n. 99/08/CONS; Considerato che la stima delle entrate risulta congrua ai fini del bilancio di previsione 2011; Vista la delibera n. 721/09/CONS del 10 dicembre 2009, recante «Misura e modalita' di versamento del contributo annuo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 per l'anno 2009 (stagione sportiva 2008/2009)», come modificata dalla delibera n. 115/10/CONS del 16 aprile 2010, e in particolare l'art. 2 che esenta dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nell'anno 2009; Vista la delibera n. 599/10/CONS dell'11 novembre 2010, recante «Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2011» e in particolare l'art. 2 che esenta dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nell'anno 2010; Ritenuto opportuno confermare l'estensione al caso di specie delle esenzioni gia' previste a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni per il contributo annuale dovuto all'Autorita' ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in quanto compatibili; Ritenuto pertanto di esonerare dal versamento del contributo di cui all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione del prelievo; Vista la relazione illustrativa della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali e del Servizio organizzazione, bilancio e programmazione sul calcolo della base imponibile e le modalita' di contribuzione; Udita la relazione del commissario Michele Lauria, relatore ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera Art. 1 Misura della contribuzione 1. Per l'anno 2010, la contribuzione di cui all'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dovuta all'Autorita' dai soggetti organizzatori di competizioni sportive professionistiche a squadre e' fissato in misura pari allo 0,50 per mille dei ricavi lordi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi conseguiti in riferimento alla stagione sportiva 2009/2010, risultanti dall'ultimo bilancio o altra scrittura contabile o fiscale obbligatoria, prima dell'adozione della presente delibera. 2. Sono esentati dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).