L'AUTORITA' 
 
  Nella riunione del Consiglio del 17 dicembre 2010; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni  e  radiotelevisivo»  pubblicata  nel
Supplemento  ordinario  n.  154/L  alla  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
Finanziaria 2006)», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 211  alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 dicembre 2005, n.
302 ed in particolare l'art. 1, commi 65,  66  e  68  in  materia  di
contribuzione annuale all'Autorita' a carico  dei  soggetti  operanti
nel settore delle comunicazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  gennaio  2008,  n.  9   recante
«Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti
audiovisivi  sportivi  e  relativa   ripartizione   delle   risorse»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  1°
febbraio 2008, n. 27, ed in particolare l'art. 19, comma 2, il  quale
prevede che l'Autorita' delibera le procedure istruttorie e i criteri
di accertamento per le  attivita'  ad  essa  demandate  dal  medesimo
decreto legislativo, nonche'  le  opportune  modifiche  organizzative
interne finalizzate a darvi  attuazione  anche  mediante  un'apposita
struttura, e l'art. 29, comma 2, il quale  stabilisce  che  all'onere
derivante dal funzionamento  della  predetta  struttura  si  provvede
mediante un contributo di importo annuale non superiore allo 0,50 per
mille dei ricavi di ciascun anno derivanti dalla  commercializzazione
dei   diritti   audiovisivi   da   parte   dell'organizzatore   della
competizione. Tale contributo e' versato entro il 31 luglio  di  ogni
anno nella misura e secondo le modalita' stabilite dall'Autorita'  ai
sensi dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266; 
  Vista la delibera  n.  99/08/CONS  del  20  febbraio  2008  recante
«Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 25/07/CONS», con la quale
l'Autorita',  in  attuazione  del  citato  decreto  legislativo,   ha
provveduto   alle   modifiche    organizzative    interne    mediante
l'istituzione dell'Ufficio regolamentazione e vigilanza  sui  diritti
audiovisivi sportivi e sull'informazione sportiva  nell'ambito  della
Direzione contenuti audiovisivi e multimediali; 
  Rilevato che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.  e)  del  decreto
legislativo n. 9 del 2008,  per  «organizzatore  della  competizione»
s'intende il soggetto cui e' demandata  o  delegata  l'organizzazione
della competizione da parte della federazione  sportiva  riconosciuta
dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano,   competente   per   la
rispettiva disciplina sportiva, ai sensi dell'art. 2, comma 1,  lett.
e) del decreto legislativo n. 9 del 2008; 
  Considerato che per «stagione sportiva» di cui all'art. 2, comma 1,
lett. cc) del decreto legislativo n. 9 del 2008 s'intende il periodo,
secondo i regolamenti sportivi, che intercorre tra il 1° luglio e  il
30 giugno dell'anno solare successivo; 
  Considerato che i bilanci degli  organizzatori  delle  competizioni
vengono redatti sulla base del calendario della stagione  sportiva  e
che, pertanto, per la determinazione del contributo per  l'anno  2010
occorre fare riferimento al bilancio relativo alla stagione  sportiva
2009/2010; 
  Ritenuto di fissare il contributo di cui all'art. 19, comma 2,  del
decreto legislativo 9 del 2008 nel  limite  massimo  dello  0,50  per
mille  dei  ricavi  lordi  derivanti  dalla  commercializzazione  dei
diritti  audiovisivi  sportivi  relativi   alla   stagione   sportiva
2009/2010,  aliquota  che,  alla  luce   dei   dati   forniti   dagli
organizzatori  delle  competizioni  sportive,  costituisce  una  base
minima di contribuzione per l'onere derivante dal funzionamento della
struttura istituita con la delibera n. 99/08/CONS; 
  Considerato che la stima delle entrate risulta congrua ai fini  del
bilancio di previsione 2011; 
  Vista la delibera n. 721/09/CONS  del  10  dicembre  2009,  recante
«Misura e modalita' di versamento del contributo annuo  dovuto  dagli
organizzatori  delle  competizioni  per  la  commercializzazione  dei
diritti audiovisivi  sportivi  ai  sensi  dell'art.  29  del  decreto
legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 per l'anno 2009  (stagione  sportiva
2008/2009)», come modificata dalla delibera  n.  115/10/CONS  del  16
aprile 2010, e in particolare l'art. 2 che esenta dal versamento  del
contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore  a  euro
500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in  stato  di
crisi avendo  attivita'  sospesa,  in  liquidazione,  ovvero  essendo
soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno  iniziato  la
loro attivita' nell'anno 2009; 
  Vista la delibera n. 599/10/CONS  dell'11  novembre  2010,  recante
«Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2011» e in particolare
l'art. 2 che esenta dal versamento del contributo i soggetti  il  cui
imponibile   sia    pari    o    inferiore    a    euro    500.000,00
(cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo
attivita'  sospesa,  in  liquidazione,  ovvero  essendo  soggette   a
procedure concorsuali  e  le  imprese  che  hanno  iniziato  la  loro
attivita' nell'anno 2010; 
  Ritenuto opportuno confermare l'estensione al caso di specie  delle
esenzioni gia' previste a carico dei soggetti  operanti  nel  settore
delle comunicazioni per il contributo annuale dovuto all'Autorita' ai
sensi dell'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266  in
quanto compatibili; 
  Ritenuto pertanto di esonerare dal versamento del contributo di cui
all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9  i
soggetti il cui imponibile sia pari o  inferiore  a  euro  500.000,00
(cinquecentomila/00), in considerazione di  ragioni  di  economicita'
delle  attivita'   amministrative   inerenti   all'applicazione   del
prelievo; 
  Vista  la  relazione   illustrativa   della   Direzione   contenuti
audiovisivi e multimediali e del Servizio organizzazione, bilancio  e
programmazione sul calcolo della base imponibile e  le  modalita'  di
contribuzione; 
  Udita la relazione del  commissario  Michele  Lauria,  relatore  ai
sensi  dell'art.   29,   comma   1,   del   regolamento   concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Misura della contribuzione 
 
  1. Per l'anno 2010, la contribuzione di cui all'art. 29,  comma  2,
del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.  9,  dovuta  all'Autorita'
dai soggetti organizzatori di competizioni sportive professionistiche
a squadre e' fissato in misura pari allo 0,50 per  mille  dei  ricavi
lordi derivanti dalla  commercializzazione  dei  diritti  audiovisivi
sportivi conseguiti in riferimento alla stagione sportiva  2009/2010,
risultanti dall'ultimo bilancio o altra scrittura contabile o fiscale
obbligatoria, prima dell'adozione della presente delibera. 
  2. Sono esentati dal versamento del contributo i  soggetti  il  cui
imponibile   sia    pari    o    inferiore    a    euro    500.000,00
(cinquecentomila/00).