Art. 2 
 
  L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione
del presente decreto. 
  Alla  scadenza  del  terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della  legge  21  dicembre
1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita'  nazionale  competente,
l'intenzione di  confermare  l'organismo  denominato  «IS.ME.CERT.  -
Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare» o proporre un
nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco  di  cui
all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. 
  Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione,
l'organismo  denominato  «IS.ME.CERT.  -  Istituto  Mediterraneo   di
Certificazione Agroalimentare» e' tenuto  ad  adempiere  a  tutte  le
disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente,  ove
lo ritenga necessario, decida di impartire. 
  Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con decreto  10
giugno 2008. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 4 marzo 2011 
 
                                      Il direttore generale: La Torre