Art. 2 1. Nella quota di cui al comma 1 dell'art. 1 sono ricompresi anche i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati nelle lettera a) e b) del comma 2 del medesimo art. 1, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. 2. Le disposizioni attuative relative alle procedure informatiche concernenti l'ingresso per lavoro subordinato stagionale pluriennale saranno definite dal Ministero dell'interno di intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero degli affari esteri, con apposita circolare da pubblicarsi sui siti istituzionali delle predette Amministrazioni. 3. Nessuna innovazione e' introdotta in relazione alle procedure di ingresso e rilascio del nulla osta per lavoro subordinato stagionale annuale. Roma, 17 febbraio 2011 Il Presidente: Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2011 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 6, foglio n. 310.