IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed  in  particolare
l'art. 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da  parte  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di  un
piano   programmatico   di   interventi   volti   ad   una   maggiore
razionalizzazione  dell'utilizzo  delle  risorse  disponibili  e  che
conferiscano  una  maggiore  efficacia  ed  efficienza   al   sistema
scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una
piu' ampia  revisione  dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico  del  sistema  scolastico,  l'emanazione   di   regolamenti
governativi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n.  400  del
1988 e successive modificazioni, per la ridefinizione  dei  curricoli
vigenti  nei  diversi  ordini   di   scuola   anche   attraverso   la
razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario; 
  Visto   il   piano   programmatico   predisposto    dal    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 64,  comma
3, del  citato  decreto  legge  n.  112  del  2008,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008; 
  Visto il comma 6 del citato art. 64 che prevede «fermo restando  il
disposto di cui all'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24  dicembre
2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3,  e  4  del  presente
articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie  lorde
di spesa, non inferiori a 456 milioni di  euro  per  l'anno  2009,  a
1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni  di  euro  per
l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  7
novembre 2008 con il quale e'  costituito  il  comitato  di  verifica
tecnico-finanziaria  composto  dai   rappresentanti   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo
attuativo delle disposizioni di cui all'art. 64 della legge  133  del
2008, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi
finanziari ivi previsti,  segnalando  eventuali  scostamenti  per  le
occorrenti misure correttive; 
  Considerato che ai sensi del comma 9 del piu' volte citato art.  64
«una quota parte delle economie  di  spesa  di  cui  al  comma  6  e'
destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le  risorse
contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla  valorizzazione
ed allo sviluppo professionale della  carriera  del  personale  della
Scuola a  decorrere  dall'anno  2010,  con  riferimento  ai  risparmi
conseguiti per ciascun anno scolastico»; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 14,  del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122 la destinazione delle risorse di cui all'art. 64,
comma  9,  deve  essere  «stabilita  con  decreto   di   natura   non
regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative»; 
  Visto l'art. 9, comma 23, del decreto legge 31 maggio 2010,  n.  78
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
che dispone «Per il personale  docente,  Amministrativo,  Tecnico  ed
Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono
utili ai fini della maturazione delle  posizioni  stipendiali  e  dei
relativi   incrementi   economici   previsti    dalle    disposizioni
contrattuali vigenti. E' fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  8
comma 14»; 
  Considerato che il combinato disposto dei citati art. 9, commi 1  e
23, e art. 8, comma 14,  consente  di  destinare  quota  parte  delle
risorse di cui al piu' volte citato art. 64,  comma  9,  al  fine  di
considerare utile l'anno 2010  per  la  maturazione  delle  posizioni
stipendiali  e  dei  relativi  incrementi  economici  del   personale
docente, educativo e ATA della scuola; 
  Vista la nota prot. n. 24822 del 27 ottobre 2010 con  la  quale  il
Ministero dell'economia e delle finanze  -  Ufficio  di  Gabinetto  -
trasmette il documento redatto dalla Ragioneria Generale dello  Stato
recante la verifica delle economie  di  spesa  previste  per  effetto
della riduzione del personale della scuola  ai  sensi  dell'art.  64,
comma 9, della legge 133 del 2008, per la quota  parte  di  euro  351
milioni; 
  Tenuto conto che nella riunione  del  3  dicembre  2010  il  citato
Comitato di verifica tecnico-finanziaria, di cui  all'art.  64  della
legge n. 133  del  2008,  ha  confermato  gli  esiti  della  predetta
verifica redatta dalla Ragioneria Generale dello Stato; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per i motivi espressi in premessa, le risorse di cui  all'art.  64,
comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge   6   agosto   2008,   n.133,   relative
all'esercizio finanziario 2010, sono ripartite secondo  le  modalita'
di cui ai successivi articoli 2 e 3.