Art. 3
Adeguamenti di fase 1
1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 ottobre 2011, i
provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni
del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva piridaben
verificando in particolare che:
a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni
e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto, ad
eccezione di quelle di cui alla parte B,
b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari
contenenti la sostanza attiva piridaben posseggano o possano accedere
ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva piridaben,
presentano al Ministero della salute, entro il 30 aprile 2011 in
alternativa:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194
b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II
del citato decreto;
3. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle
verifiche di cui ai commi 1 e 2, si intendono revocati a partire dal
1° novembre 2011, il Ministero della salute provvedera' poi a
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
l'elenco dei prodotti che risultano revocati.