Art. 4
Adeguamenti di fase II
1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente la sostanza
attiva piridaben, come unica sostanza attiva o associate ad altre
sostanze attive, iscritte entro il 30 aprile 2011 nell'allegato I
della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei
principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti
di cui all'allegato III del suddetto decreto.
2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute,
per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti
di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194, entro il 30 aprile 2013. Tali autorizzazioni saranno adeguate o
revocate entro il 30 aprile 2015 a conclusione della valutazione
effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle
disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente
decreto.
3. I prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva piridaben,
in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite
nell'allegato I della direttiva successivamente al 30 aprile 2011,
saranno valutati secondo le modalita' indicate nelle emanande
direttive di inclusione.
4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno
presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 30 aprile 2013,
si intendono revocate a partire dal 1° maggio 2013, il Ministero
della salute provvedera' poi a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana l'elenco dei prodotti che risultano
revocati.
5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle
verifiche di cui ai commi 1 e 2, sono revocati a partire dal 1°
maggio 2015, il Ministero della salute provvedera' poi a pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l'elenco dei
prodotti che risultano revocati.