Art. 6
Smaltimento delle scorte
1. La commercializzazione, da parte dei titolari delle
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi
regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi
dell'art. 3, comma 3, del presente decreto, nonche' la vendita da
parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti
fitosanitari revocati e' consentita per 8 mesi a partire dalla data
di revoca e pertanto fino al 30 giugno 2012. L'utilizzo dei prodotti
revocati e' invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di
revoca e pertanto fino al 31 ottobre 2012.
2. La commercializzazione, da parte dei titolari delle
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi
regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi
dell'art. 4, comma 4,del presente decreto, nonche' la vendita da
parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti
fitosanitari revocati e' consentita per 8 mesi a partire dalla data
di revoca e pertanto fino al 31 dicembre 2013. L'utilizzo dei
prodotti revocati e' invece consentito per 12 mesi a partire dalla
data di revoca e pertanto fino al 30 aprile 2014.
3. La commercializzazione, da parte dei titolari delle
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi
regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi
dell'art. 4, comma 5,del presente decreto, nonche' la vendita da
parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti
fitosanitari revocati e' consentita per 8 mesi a partire dalla data
di revoca e pertanto fino al 31 dicembre 2015. L'utilizzo dei
prodotti revocati e' invece consentito per 12 mesi a partire dalla
data di revoca e pertanto fino al 30 aprile 2016.
4.I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari
contenenti la sostanza attiva piridaben, sono tenuti ad adottare ogni
iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei
prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi
fissati per lo smaltimento delle relative scorte.