IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che
contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale
e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 1983
e successive modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Bolgheri» ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal Consorzio di Tutela DOC Bolgheri,
intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione della
denominazione di origine Controllata dei vini «Bolgheri» e «Bolgheri»
Sassicaia;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la
predetta istanza, tenutasi a Castagneto Carducci (Livorno) il 12
novembre 2010, con la partecipazione di enti, organizzazioni ed
aziende vitivinicole;
Visto il parere favorevole della regione Toscana sulla sopra citata
domanda di modifica;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di
modifica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
14 del 19 gennaio 2011;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Bolgheri» ed all'approvazione del relativo disciplinare
di produzione in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla
proposta formulata dal citato Comitato;
Decreta:
Art. 1
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Bolgheri», decreto del Presidente della
Repubblica del 1° agosto 1983 e successive modificazioni, e'
sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui
disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale
2011/2012.