Art. 2 1. I soggetti che intendono rivendicare gia' a partire dalla vendemmia 2011 i vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» e «Bolgheri» Sassicaia, provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 2. In deroga alla previsione di cui all'art. 1, le disposizioni di cui all'art. 8 dell'annesso disciplinare di produzione sono applicabili a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.