Art. 2 
 
  1. I soggetti  che  intendono  rivendicare  gia'  a  partire  dalla
vendemmia  2011  i  vini  a  denominazione  di  origine   controllata
«Bolgheri» e «Bolgheri» Sassicaia, provenienti da vigneti aventi base
ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di
produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi  allo
schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 
  2. In deroga alla previsione di cui all'art. 1, le disposizioni  di
cui  all'art.  8  dell'annesso  disciplinare   di   produzione   sono
applicabili a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.