Art. 5
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Bolgheri» e «Bolgheri» Sassicaia e' tenuto, a norma di legge,
all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 21 marzo 2011
Il direttore generale ad interim: Vaccari